Cites, restrizioni al commercio di avorio di elefante grezzo

L'Ue ha inasprito le proprie norme sul commercio di avorio

avorio

Nonostante la messa al bando internazionale del commercio di avorio, il bracconaggio di elefanti e il traffico di avorio rimangono ad alti livelli. Le popolazioni di elefanti selvatici nei loro habitat naturali continuano ad essere minacciate da uccisioni illegali e il loro avorio è spesso venduto illegalmente sul mercato internazionale.

L’UE ha già norme severe sul commercio dell’avorio ed è impegnata ad intraprendere ulteriori azioni contro il bracconaggio di elefanti ed il traffico di avorio a livello mondiale.

Per garantire che il commercio di avorio nell’UE non contribuisca a queste minacce, nel dicembre 2021 l’UE ha ulteriormente inasprito le proprie norme sul commercio di avorio adottando due importanti strumenti: un documento di orientamento sulla disciplina UE relativa agli scambi di avorio (2021/C 528/03) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale C528 del 30/12/2021.

Un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ed il regolamento (CE) n. 865/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97.

Tra le innovazioni più significative, si segnala che i certificati per lo sfruttamento commerciale intra-UE (art. 8 Reg.(CE) n.338/97) relativi ad oggetti contenenti avorio di elefante rilasciati prima del 19 gennaio 2022 cesseranno di essere validi il 19 gennaio 2023.

Sotto vi proponiamo il regime attuale di disciplina degli scambi commerciali di avorio.

Restrizioni avorio: caso per caso

Avorio grezzo: scambi all’interno dell’UE per fini commerciali sospesi. Autorizzazione caso per caso possibile ai fini della riparazione di strumenti musicali o di oggetti d’antiquariato anteriori al 1947 di grande valore culturale, artistico o storico – obbligo di certificato specifico per la singola transazione. Sospesa anche l’importazione nell’Ue per fini commerciali.

Avorio lavorato: articoli contenenti avorio acquisiti tra il 1975 e il 1990 – «preappendice I» scambi all’interno dell’UE per fini commerciali: Possibile autorizzazione caso per caso – obbligo di certificato

Avorio lavorato: articoli contenenti avorio acquisiti tra il 1947 e il 1975 – «preconvenzione» scambi all’interno dell’UE per fini commerciali sospesi, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali.

Riesportazione dall’UE per fini commerciali: Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali.

Importazione nell’Ue per fini commerciali: Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali – obbligo di certificato.

Esemplari lavorati anteriori al 1947 (oggetti antiquariato) scambi all’interno dell’UE per fini commerciali: Autorizzazione caso per caso possibile – obbligo di certificato.

Riesportazione dall’UE per fini commerciali: Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali e oggetti d’antiquariato venduti ai musei — obbligo di certificato.

Importazioni nell’Ue per fini commerciali: Sospesa, autorizzazione caso per caso possibile per strumenti musicali e oggetti d’antiquariato venduti ai musei – obbligo di licenza.

Il termine «sospeso» è utilizzato se la misura è stata introdotta mediante i documenti di orientamento della Commissione europea, il termine «vietato» si riferisce agli obblighi previsti dal Reg.(CE) n.338/97 e/o dalla Convenzione CITES.

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