Il Consiglio di Stato, ultimo grado della giustizia amministrativa, ha annullato l’aggiudicazione del Chiosco tre della spiaggia libera di Castel Porziano all’Associazione sportiva dilettantistica Happy Surf One di Stefano Albertini.
Il Consiglio di Stato cancella l’assegnazione del Chiosco tre della spiaggia libera di Castel Porziano, secondo LaBur, Roma Capitale è passibile di risarcimento danni
La sentenza n. 7686/2026 pubblicata oggi, 21 ottobre, dalla settima Sezione Consiglio di Stato accoglie l’appello della ditta individuale Maria Rita Gastaldi, seconda classificata nella procedura indetta da Roma Capitale, e cassa la decisione con cui il TAR Lazio aveva respinto il suo ricorso affidando la gestione dell’attività a Happy Surf One.
Ma c’è un dato che rende questa pronuncia particolarmente significativa: l’affidamento contestato aveva durata biennale, dal 2025 al 2026 e la sentenza arriva quando il periodo di gestione è ormai giunto alla conclusione a prescindere dal prolungamento della stagione balneare al 30 ottobre.
Il laboratorio di urbanistica LaBur preannuncia richieste di risarcimento da parte della società ricorrente che non ha potuto lavorare subendo un danno per effetto delle irregolarità amministrative che hanno inficiato l’atto di aggiudicazione da parte del Comune di Roma Capitale.
“Restano pochi giorni di un affidamento che, dopo due gradi di giudizio, viene annullato proprio mentre esaurisce la propria durata”, rimarca LaBur.
“Il problema non è soltanto chi avesse ragione davanti al giudice amministrativo, ma soprattutto che cosa non ha prodotto, concretamente”, l’aggiudicazione del lotto è stata, infatti, bloccata e definitivamente annullata dai giudici di Palazzo Spada, lasciando l’area e la struttura chiuse per l’intera stagione.
I vizi dell’aggiudicazione
Il Consiglio di Stato ha individuato il punto decisivo nell’omessa verifica della sostenibilità economica dell’offerta presentata da Happy Surf One di Stefano Albertini.
Il disciplinare di gara prevedeva un insieme di servizi integrati, tra i quali anche l’attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande. Non una prestazione marginale, come aveva ritenuto il TAR, ma una componente rilevante dell’affidamento.
Secondo i giudici, Roma Capitale avrebbe dovuto verificare preventivamente se l’associazione sportiva dilettantistica fosse in grado di sostenere economicamente l’offerta anche nell’ipotesi di applicazione del regime fiscale ordinario, anziché di quello agevolato connesso alla sua natura associativa. Questa verifica non è stata compiuta.
Il Collegio ha ritenuto che la mancata valutazione abbia compromesso le condizioni di confronto tra gli operatori economici viziando l’aggiudicazione.
Non ha invece accertato che l’offerta di Happy Surf One fosse necessariamente insostenibile. Ha stabilito che spettava all’Amministrazione verificarne la sostenibilità prima di affidare il servizio annullandone, pertanto, l’assegnazione.
Seconda in graduatoria, ma fuori dal chiosco
La graduatoria vedeva Happy Surf One al primo posto con 84,65 punti e Maria Rita Gastaldi al secondo con 78,68. Gastaldi dunque era il concorrente immediatamente successivo.
La sentenza, tuttavia, non dispone l’automatico scorrimento della graduatoria né l’affidamento del lotto alla seconda classificata. L’annullamento deriva, infatti, dall’omissione di una verifica amministrativa e non da una pronuncia che esclude definitivamente Happy Surf One dalla procedura.
Questo però, a giudizio di LaBur non cancellerebbe le ripercussioni economiche destinate a riflettersi sulla posizione e, in particolare, sui bilanci della società ricorrente.
Per due stagioni Gastaldi Spa non ha potuto, infatti, esercitare l’attività e “il contenzioso -incalza LaBur- potrebbe, pertanto, comportare un diritto al risarcimento del danno da parte della ricorrente esclusa”.
Se verrà dimostrato che, in assenza dell’illegittimità, Gastaldi avrebbe conseguito l’affidamento, potrebbe essere valutata da parte sua una richiesta per il mancato potenziale “profitto derivante dall’esercizio dell’attività, ovvero dalla concreta possibilità di ottenerla”.
“Il danno, il nesso causale e la sua quantificazione dovranno essere dimostrati nelle sedi competenti, ma il problema esiste e non può essere liquidato come un semplice effetto collaterale del contenzioso”, puntualizzano gli esperti.
La prima fase del contenzioso amministrativo
Il 17 dicembre dello scorso anno la Quinta sezione del Tar del Lazio aveva confermato l’aggiudicazione del Chiosco situato al quarto cancello della spiaggia libera comunale di Castelporziano (lotto 3) all’associazione sportiva dilettantistica Happy Surf One, contro cui aveva presentato ricorso la ditta individuale di Maria Rita Gastaldi, prima tra gli esclusi della graduatoria stilata dal Campidoglio.
Se tutto l’iter non si fosse incagliato nel susseguirsi di ricorsi e contro ricorsi presso il Chiosco avrebbe potuto essere inaugurato un Villaggio sportivo gratuito per bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni interessati a praticare un’ampia gamma degli sport velici e del mare.
Un esempio unico a livello nazionale che, non a caso, godeva del patrocinio della Federazione Italiana Vela (Fiv) ma che, purtroppo, è rimasto sulla carta bollata è proprio il caso di dire.
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