Il Campidoglio smentito dal Tar per l’assegnazione di uno dei chioschi della spiaggia libera di Castelporziano

Il Tar del Lazio concede la sospensiva al subentro nella gestione di uno dei chioschi della spiaggia libera di Castelporziano: va approfondito il possesso dei requisiti della società assegnataria dal Campidoglio

Il Tar del Lazio ha concesso la sospensiva all’adozione della parte di graduatoria relativa all’assegnazione di uno dei cinque chioschi della spiaggia libera di Castelporziano. Esiste la concreta possibilità che il Campidoglio abbia sbagliato la graduatoria e, pertanto, la giustizia amministrativa ha acconsentito che a riaprire nei prossimi giorni sia il vecchio gestore.

Il Tar del Lazio concede la sospensiva al subentro nella gestione di uno dei chioschi della spiaggia libera di Castelporziano: va approfondito il possesso dei requisiti della società assegnataria dal Campidoglio

Il motivo del contendere è l’affidamento del chiosco del quarto cancello di Castelporziano, il lotto 3 della gara indetta dal Comune di Roma Capitale. Labur, Laboratorio di Urbanistica aveva da subito tacciato di errore l’amministrazione del Campidoglio, in particolare il Dipartimento Demanio e Patrimonio, responsabile del procedimento di gara, di aver assegnato quel chiosco a una società priva dei requisiti richiesti dal bando. A vincere, per l’assessorato di Tobia Zevi, era stata la ASD Happy Surf One. E la società che si era classificata seconda nella graduatoria, ovvero la Ditta Individuale di Maria Rita Gastaldi, che gestisce da sempre il chiosco del quarto cancello, aveva presentato ricorso contro il provvedimento del Campidoglio.

Il Tar del Lazio Sezione Quinta Ter (presidente Floriana Rizzetto) ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati della Gastaldi sospendendo con effetto immediato i relativi provvedimenti del Comune di Roma Capitale. In particolare, la decisione è avvenuta per due motivi. Il primo è quello relativo al fumus boni iuris ovvero alla sussistenza della contestazione “relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure” che merita di essere apprezzata più approfonditamente in sede collegiale (già convocata la seduta del 9 settembre).

Un solo giorno per sgomberare il chiosco

La seconda motivazione della concessione della sospensiva è legata al periculum in mora: il Campidoglio ha dato un solo giorno di tempo alla vecchia gestione per sgomberare il chiosco “a pena ‘di avviare le procedure di accesso forzoso’ e di provvedere all’’accantonamento di eventuali beni di … proprietà presenti all’interno…’”.

Ciò, secondo i ricorrenti e quindi anche del giudice del Tar, “non solo lede l’interesse della parte ricorrente, ma rischia anche di pregiudicare la fruizione pubblica della porzione di litorale in questione, in uno stadio particolarmente avanzato della stagione balneare, nelle more del subentro del nuovo concessionario, interferendo altresì con l’organizzazione dei servizi essenziali di pulizia, custodia, soccorso a bagnanti etc”.