Studente DSA bocciato: il Tar del Lazio annulla e condanna la scuola

Bocciato ingiustamente al liceo, il Tar annulla la decisione e condanna la scuola: 4mila euro di risarcimento allo studente DSA

Foto di repertorio

Bocciato ingiustamente al liceo, poi la svolta in tribunale. Il Tar del Lazio ha annullato la non ammissione alla classe terza di uno studente con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e il liceo scientifico a indirizzo sportivo di Caprarola frequentato dal ragazzo a versare 4.000 euro complessivi tra danno morale e spese legali.

Bocciato ingiustamente al liceo, il Tar annulla la decisione e condanna la scuola: 4mila euro di risarcimento allo studente DSA

I magistrati amministrativi hanno accolto pienamente il ricorso presentato dai genitori dello studente — noto anche per i suoi traguardi come atleta agonista di livello nazionale —, azzerando il provvedimento relativo all’anno scolastico 2024/2025 e ripristinando la validità del suo percorso scolastico.

Il nodo del Piano didattico personalizzato

Al centro della pronuncia c’è il mancato rispetto del Piano didattico personalizzato (Pdp), il documento che individua le misure compensative e dispensative per garantire pari opportunità di studio agli alunni con DSA.

Al termine del secondo anno, lo studente era stato rimandato in Geostoria e nelle Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche. Durante le prove di recupero del debito formativo, tuttavia, l’istituto ha violato le direttive del Pdp.

Non sono stati messi a disposizione dell’alunno gli strumenti di ausilio previsti dal piano. E le verifiche sono state strutturate con domande di particolare complessità, del tutto incompatibili con le esigenze specifiche della sua diagnosi.

Nella sentenza, il Tar ha ribadito un principio fondamentale: le tutele per gli studenti con DSA devono essere assicurate con lo stesso rigore sia durante l’attività didattica ordinaria sia nelle fasi di verifica e recupero.

Il danno morale: «La bocciatura ingiusta provoca angoscia»

Se da un lato il tribunale ha respinto la richiesta di risarcimento per i danni patrimoniali, dall’altro ha riconosciuto appieno la sussistenza del danno morale.

I giudici hanno sottolineato come, secondo la comune esperienza, una bocciatura scolastica — «specialmente se ingiusta» — generi nell’alunno uno stato di «patema d’animo, afflizione, frustrazione e angoscia».

Per questo stato di sofferenza soggettiva, il Tar ha fissato in 1.500 euro il risarcimento del danno morale, ponendo a carico dell’amministrazione scolastica anche 2.500 euro per le spese di giudizio.