Covid, nuove regole sulla quarantena: cosa dispone la circolare ministeriale

Il dettaglio delle prescrizioni nei periodi di quarantena e di isolamento dopo contatto con caso covid indicate nella circolare ministeriale

E’ stata firmata da direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, la circolare di ‘Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-CoV-2 Omicron (B.1.1.529)’.

Il dettaglio delle prescrizioni nei periodi di quarantena e di isolamento dopo contatto con caso covid indicate nella circolare ministeriale

Ecco le nuove regole, così come dettagliate nel testo che era stato anticipato nei giorni scorsi (leggi qui). Per quanto riguarda il capitolo ‘Quarantena e sue modalità alternative‘, il documento distingue fra «contatti stretti (ad alto rischio)» e «contatti a basso rischio».

Fra i contatti ad alto rischio si differenziano 4 gruppi. Il primo comprende i «soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni»: per loro «rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo».

Il secondo gruppo riguarda i «soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il Green pass: se» sono «asintomatici la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo».

Il terzo gruppo comprende i «soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da Sars-CoV-2 nei 120 giorni precedenti»: per loro «non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19».

Nel quarto gruppo ci sono «gli operatori sanitari», che «devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato».

Quanto invece ai contatti a basso rischio, «qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o Ffp2», secondo la circolare ministeriale «non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva».

Poi c’è il capitolo ‘Isolamento‘, relativo alle persone positive a Covid-19: «Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni – si legge – l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo».

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