Obbligo vaccinale anti-covid per tutto il personale delle scuole

Le nuove disposizioni in merito scatteranno a partire dal prossimo 15 dicembre

legambiente

Scatta l’obbligo della vaccinazione contro il covid per l’intero personale scolastico a partire dal prossimo 15 dicembre. Questo in sintesi è quanto deciso dalle autorità, con il ministero dell’Istruzione che ha inviato agli uffici scolastici regionali una nota per chiarire i termini dell’obbligo vaccinale che scatterà quindi fra poco. Tutto questo dopo che, in questi giorni, i pediatri si sono espressi riguardo alla somministrazione del vaccino contro il covid ai bambini tra i 5 e gli 11 anni (leggi qui).

Le nuove disposizioni in merito scatteranno a partire dal prossimo 15 dicembre

Stabilito dal decreto del 26 novembre l’obbligo che riguarda anche la terza dose  – in sostanza si dovrà essere in possesso del super Green pass – e vale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.

La nota ha già sollevato più di una protesta da parte dalle organizzazioni di settore, in particolare sui supplenti, sul personale esterno e sulle mansioni diverse per non può essere vaccinato.

Andiamola a vedere nel dettaglio

Chi Riguarda?

In buona sostanza, tutti. La nota cita dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato”. Tranne chi è fuori servizio per motivi conclamati o in aspettativa. La verifica della vaccinazione dei presidi sarà a carico dei direttori degli uffici scolastici regionali.

E per il Personale Esterno alla Scuola?

In base alla nota, questa categoria di persone non dovrebbe essere coinvolto nell’obbligo. A titolo di esempio, fra gli altri, si cita il personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, gli addetti alle mense e quelli addetti alle pulizie.

Quali sono i soggetti esentati dall’obbligo vaccinale?

Anche il personale della scuola che ne ha diritto può essere esentato e poter continuare a lavorare, magari con mansioni diverse che non alimentino il contagio.

 Come si svolgeranno le procedure di controllo?

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture interessate dal decreto.

Cosa succede se si ha solo il Green Pass base?

il dirigente scolastico “senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito la documentazione necessaria relativa o alla avvenuta vaccinazione o alla prenotazione o l’esenzione. Nel corso dei 5 giorni il docente può continuare a lavorare (facendo tamponi) altrimenti scatta la sospensione. Nel caso di avvenuta vaccinazione, invece, il professore può continuare a lavorare con green pass con tampone fino a quando non avrà il super Green pass”.

Il caso della sospensione per mancato adempimento

Non presentare la documentazione menzionata determina l’inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo scaturisce l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro: non sono dovuti né retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati.

Le sanzioni in caso di inosservanza

Sono previste sia per chi viola l’obbligo (da 600 euro a 1.500 euro) sia per deficit di controllo (da 400 euro a 1.000 euro).

Per teatro e scuola non scatta l’obbligo per gli studenti

“Per svolgere le attività teatrali in ambito didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare come anche per tutte le attività scolastiche, gli studenti non sono tenuti al possesso della certificazione verde. Restano però gli obblighi in materia di certificazione verde a carico di tutti i soggetti esterni coinvolti a diverso titolo nello svolgimento delle attività e nelle relative rappresentazioni, compresi i familiari degli studenti”.

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