Il Tar trova una ‘falla’ nel bando comunale per l’assegnazione degli stabilimenti balneari di Ostia: annullato Il Corsaro

Gli uffici capitolini non hanno esaminato con attenzione l'offerta tecnica dell'aggiudicatario della gara per la gestione de Il Corsaro: dichiarazioni lontane dai requisiti tecnici

Si conclude con una vittoria a metà – ma sufficiente a riaprire i giochi – la battaglia legale de Il Corsaro, lo storico stabilimento balneare di Ostia che lo scorso febbraio aveva impugnato l’avviso pubblico di Roma Capitale per l’assegnazione di 31 concessioni demaniali sul litorale. La Sezione Quinta-ter del TAR Lazio (presidente Di Nezza, estensore Tricarico) ha pubblicato giovedì 30 luglio la sentenza n. 13892/2026 con cui annulla l’aggiudicazione del lotto A.23 alla Benic s.r.l. e impone la rideterminazione della graduatoria, dopo aver decurtato 12 punti dal punteggio dell’offerta tecnica della controinteressata.

Gli uffici capitolini non hanno esaminato con attenzione l’offerta tecnica dell’aggiudicatario della gara per la gestione de Il Corsaro: dichiarazioni lontane dai requisiti tecnici

Il primo fronte, quello contro il bando in sé, si chiude con un risultato interlocutorio. Il TAR respinge infatti la tesi de Il Corsaro secondo cui Roma Capitale avrebbe dovuto applicare integralmente la nuova disciplina statale (L. 118/2022, riformata dal D.L. 131/2024) invece di indire una gara-ponte di durata annuale.

La scelta del Campidoglio, spiega il Collegio, è giustificata da una peculiarità del litorale romano: qui non ci sono più concessioni in essere da prorogare fino al 2027 – come previsto dal legislatore per consentire l’ordinata programmazione delle nuove procedure – ma solo ex concessionari con titoli scaduti da anni. La gara-ponte diventa così lo strumento per garantire la continuità dei servizi balneari senza creare un vuoto.

Regge anche la contestatissima royalty sul fatturato, la percentuale che ciascun offerente doveva proporre in rialzo rispetto al 2% a base d’asta e che ha finito per pesare per 30 punti nella valutazione complessiva. Per il TAR il meccanismo – pur atipico rispetto ai canoni fissi tradizionali – non è irragionevole: traduce in termini flessibili il principio di valorizzazione del demanio marittimo auspicato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dalla Corte dei Conti.

I due punti che ribaltano il risultato

È sul punteggio dell’offerta tecnica che la partita si rovescia. Dei 55,60 punti attribuiti a Benic, il TAR ne cancella 12, accogliendo due censure de Il Corsaro.

Impresa giovanile fantasma (via 10 punti). L’avviso pubblico premiava le imprese «in cui la partecipazione del controllo e della proprietà è detenuta in prevalenza da persone di età inferiore ai 35 anni». Alla scadenza della domanda, però, la compagine di Benic era divisa al 50% tra un socio nato nel 1998 e uno nato nel 1969. «Non c’è prevalenza under 35», scrive il TAR. Né rileva che dopo la scadenza le quote siano state rimodulate per superare quella soglia, né che il 50% attribuisse al socio giovane un potere di veto.

Parità di genere senza donne (via 2 punti). Benic aveva esibito la certificazione UNI/PdR 125:2022, ma dai documenti INPS è emerso che nel 2024-2025 l’azienda non aveva nessuna dipendente di sesso femminile. Il TAR esamina la Prassi di riferimento e scopre che intere aree di valutazione – «Opportunità di crescita e inclusione delle donne» (20% del peso) ed «Equità remunerativa per genere» (20%) – presuppongono ontologicamente la presenza di lavoratrici. Senza quelle, il punteggio minimo del 60% richiesto per la certificazione non è raggiungibile. L’attestato, conclude il Collegio, è un titolo cartolare privo di substrato fattuale.

Il conteggio finale

La forbice tra Benic (85,59 punti) e Il Corsaro (74,39) era di 11,2 punti. Con la decurtazione di 12 punti, la prova di resistenza è superata e l’aggiudicazione salta.

Il caso de La Capannina

Il ricorso degli ex concessionari dello stabilimento balneare La Capannina ricalca quello de Il Corsaro. La sentenza del TAR che ha annullato l’assegnazione del lotto A.23 a Benic apre un fronte ben più ampio. La commissione di gara ha applicato a tappeto i punteggi per «impresa giovanile» e «parità di genere»: se gli stessi vizi si annidano nelle altre graduatorie, la gara-ponte di Roma Capitale rischia di dover essere integralmente rivista.

La società La Capannina a Mare s.r.l. figura nella sentenza tra le controinteressate destinatarie dell’ordine di integrazione del contraddittorio disposto dal TAR all’udienza del 10 febbraio 2026. Ciò significa che anche quel lotto è stato assegnato, che anche lì c’è un aggiudicatario, e che anche lì la commissione ha applicato i medesimi criteri premiali. I punti in palio per «impresa giovanile» e «parità di genere» sono gli stessi per tutta la gara. Se l’aggiudicatario del lotto de La Capannina ha beneficiato di quei 12 punti senza averne i requisiti – esattamente come Benic – la differenza in graduatoria potrebbe essere fittizia e l’aggiudicazione andrebbe rivista.

È sufficiente una verifica elementare: visura camerale alla data di scadenza della domanda per vedere se c’era prevalenza under 35; estratto contributivo INPS per vedere se c’erano dipendenti donne nel 2024-2025. Gli stessi documenti che hanno affondato Benic. La stessa verifica che la commissione, con ogni probabilità, non ha fatto neanche per La Capannina.