In base alla classificazione delle zona climatiche stabilite con il D.P.R. del 26 agosto 1993, anche Roma rientra tra le provincie italiane che potranno accendere il riscaldamento i primi di novembre.
Roma tra le provincie italiane considerate mediamente fredde: il termometro dice il contrario ma la data di accensione del riscaldamento è già decisa
Sembra incredibile parlare già di riscaldamento, ma considerando che in pochi giorni la temperatura si è abbassata di 5 gradi, non è da escludere che per quando si potrà farlo anche a Roma, sembrerà l’unica cosa possibile dentro casa e negli uffici.
Le date poi, secondo le norme nazionali, e cioè il D.P.R. n. 412/1993, la Legge n. 10/1991 e il D.P.R. 74/2013, con le relative modifiche, sono già stabilite in base alla classificazione delle zone climatiche, che vedono nella zona D considerata “mediamente fredda” anche la provincia di Roma.
Dunque per i più freddolosi non c’è da attendere molto, perché a partire dall’8 novembre gli impianti di riscaldamento centralizzato potranno partire e restare accesi per un massimo di 11 ore al giorno.
Il limite è stabilito fino alla data del 7 aprile 2024, e dunque, ancora in funzione di quanto stabilito con la crisi energetica e l’aumento dei prezzi del gas, la stagione dei termosifoni di cinque mesi, diminuirà di 15 giorni.
Bollette alla mano, la scelta di accendere quando la legge lo consente o meno, dipenderà poi da altre scelte in tal caso comuni, e cioè quelle di ciascun condominio che in sede di assemblea condominiale può variare con voto di maggioranza sia la data che l’orario di accensione dei riscaldamenti centralizzati, con una lettura più realistica del termometro e a vantaggio del portafoglio.
Le variazioni eventuali di queste date, prestabilite rispetto alla classificazione per zone climatiche, con proroghe sull’accensione degli impianti per eventi climatici straordinari, spetteranno invece ai provvedimenti comunali emanati dal sindaco, che dovranno comunque rispettare come limite una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita dalla legge.