Prevale l’idea che esso costituisca piuttosto una reazione emotiva e comportamentale alle condizioni del contesto lavorativo. Non a caso lo stress è declinato anche come fattore persino capace, a certe condizioni, di amplificare le capacità del lavoratore.
Pur non assumendo di per sé le prerogative di una patologia, la prolungata esposizione ad una situazione di tensione può tuttavia incidere negativamente sull’efficienza della prestazione di lavoro e compromettere, in misura più o meno grave e più o meno rimediabile, lo stato di salute del lavoratore causando malessere e disfunzioni tanto fisiche quanto psicologiche.
Numerose le condizioni astrattamente in grado di generare stress.
Talune riguardano l’attività, ad esempio un sovraccarico di lavoro, turni non adeguati, soggezione della prestazione a controlli serrati, difficoltà a curare la vita privata, altre hanno a che fare con l’ambiente di lavoro, ad esempio carenze igieniche e sanitarie, conflitti interpersonali.
In questo breve commento si rammenta l’attuale orientamento della giurisprudenza rispetto all’interrogativo iniziale.
Le sofferenze del lavoratore sono risarcibili ma l’accertamento di una condizione di stress non è da sola sufficiente in quanto la conseguenza dannosa non può mai essere ritenuta implicita, cioè in qualche modo automatica.
Le manifestazioni di stress riconducibili al contesto lavorativo, purché determinate da questo secondo un rapporto di causalità diretta, danno luogo a responsabilità del datore di lavoro.
Anche lo stress, infatti, è ricondotto nella categoria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale del datore di lavoro integrato dalla violazione dell’obbligo di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.
La risarcibilità è però soggetta a precisi prerequisiti.
Essa presuppone intanto la sussistenza di un pregiudizio concreto patito dal lavoratore sul quale, secondo principi di ordine generale, grava l’onere di comprovare gli elementi necessari alla configurazione del danno.
Si aggiunge che dal dovere di prevenzione imposto dalla legge a carico del datore di lavoro non può desumersi la prescrizione di un obbligo di evitare un qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che una conseguenza dannosa si sia comunque verificata.
Occorre insomma che l’evento sia pur sempre riferibile alla colpa del datore di lavoro per aver violato obblighi di comportamento imposti da norme o suggeriti dalla tecnica ma concretamente individuati e individuabili.
Avv. Ivano Bracci
Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci
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