Quota 103, cos’è, a chi spetta, quando e come fare domanda per la pensione anticipata flessibile

Vediamo nel dettaglio come fare domanda

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È disponibile sul sito dell’Inps la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 per i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Vediamo nel dettaglio come fare domanda.

Quota 103: cos’è e a chi spetta

Al via ufficialmente dal prossimo 1° aprile Quota 103, la pensione anticipata flessibile riconosciuta ai lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 maturano un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

La pensione si può ottenere trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti e, comunque, non prima del 1° aprile 2023. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il 1° agosto 2023.

L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno (per il 2023 l’importo è pari a 2818,65 euro). Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni.

Il termine di pagamento del TFR/TFS, inoltre, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.

Quota 103, come fare domanda per la pensione anticipata flessibile

Queste le finestre temporali per l’invio delle domande di accesso a Quota 103:

  • chi ha già maturato i requisiti nel 2022 avrà la pensione con decorrenza dal prossimo 1° aprile se dipendente privato o dal 1° agosto se dipendente pubblico
  • chi matura i requisiti quest’anno ha una finestra di tre mesi se del settore privato e di sei mesi se del pubblico (comunque non prima del 1° agosto 2023)
  • chi lavora nel settore scuola e AFAM deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio per accedere alla pensione all’inizio del prossimo anno scolastico o accademico.

Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”
  • utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge
  • chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per tutti i necessari approfondimenti, comprese le modalità di presentazione della domanda, si rimanda al messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 e alla circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023 pubblicati sul sito www.inps.it.