Roma, tatuaggio sul viso imposto dal fidanzato: 41enne condannato

Nel tatuaggio sul viso il nome di lui per "marchiare" la fidanzata: le motivazioni della Cassazione

tatuaggio

Botte e imposizioni, fino a quella più crudele di imporgli il tatuaggio col suo nome sul viso. Un marchio indelebile per renderla per sempre “sua”.  Uno sfregio considerato permanente, tanto da spingere i giudici della Cassazione a confermare per un 41enne romano che l’aveva imposto alla fidanzata  la condanna a sei anni e otto mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni permanenti al viso.

Nel tatuaggio sul viso il nome di lui per “marchiare” la fidanzata: le motivazioni della Cassazione

Una vicenda che ha inizio nel dicembre 2019. La coppia si conosce sui social e ben presto va a vivere insieme. Per la fidanzata, più giovane, le schermaglie amorose si trasformano presto in un inferno. Ma resta zitta. Non denuncia sopporta. Fino a quando viene massacrata di botte in un locale  e a soccorrerla arrivano dei poliziotti.

Scattano gli accertamenti. Il 41enne verrà condannato prima col rito abbreviato e poi in secondo grado.

La Cassazione conferma nel verdetto depositato oggi, 26 settembre, soprusi e anche la storia del tatuaggio. I giudici supremi scrivono che seppure tra i due ci sia stato un breve periodo di convivenza, il rapporto tra è stato “intenso e stabile” e dunque è potuta scattare l’accusa di maltrattamenti in famiglia che ha reso possibile perseguire d’ufficio il 41enne.

L’uomo, che è in carcere a scontare la sua pena, è stato condannato anche per aver deformato l’aspetto della fidanzata “mediante lesioni permanenti al viso”, reato perseguito dall’art. 583 quinquies del codice penale messo in campo nel 2019 contro le aggressioni con l’acido corrosivo e inserito in un pacchetto di norme contro la violenza domestica e di genere. Uno sfregio imposto non con la volontà del tatuatore non al corrente del fatto che il tatuaggio fosse stato imposto alla donna.

In particolare – scrive la Cassazione – il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso sarebbe stato commesso inducendo in errore l’esecutore materiale di alcuni tatuaggi impressi al volto della vittima, circa la sussistenza del consenso di quest’ultima“.

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