Covid, il Tar del Lazio annulla il protocollo ministeriale sulle terapie domiciliari

Viene bocciata la circolare del ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo alle cure domiciliari per pazienti che hanno contratto il Coronavirus

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Covid, decisione importante in merito al protocollo del ministero relativo alle terapie domiciliari.

Viene bocciata la circolare del ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardo alle cure domiciliari per pazienti che hanno contratto il Coronavirus

Il Tar del Lazio ha infatti bocciato la circolare del ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardante le terapie domiciliari per pazienti che hanno contratto Covid, diffusa il 26 aprile del 2020 che al riguardo prescrive “vigile attesa” oltre alla somministrazione di paracetamolo e fans – farmaci antinfiammatori non steroidei – a partire dal terzo giorno.

Pronunciandosi in merito, il Tar ha accolto il ricorso contro la nota presentato mesi addietro, ravvisando che il contenuto del protocollo “si pone in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”. In buona sostanza non permetterebbe ai medici di intervenire in modo tempestivo sulla malattia, prevedendo l’attesa appunto e poi la somministrazione di farmaci dedicato.

 Il ricorso contro il protocollo ministeriale era stato presentato dal Comitato Cura Domiciliare Covid, che raggruppa “un gruppo di cittadini e medici attivatosi su Facebook per chiedere la terapia domiciliare tempestiva del Covid19 in ogni regione”. L’ultima udienza al riguardo è del 7 dicembre 2021, e a distanza di un mese ecco la sentenza.

Queste le parole del Comitato, che commenta così al riguardo: “Qualcuno si è preso finalmente la responsabilità di decidere rispetto al comportamento del Ministero della Salute sulle terapie domiciliari. Il medico di medicina generale, vincolato a queste linee guida, tende a prescrivere al paziente Covid quello che le linee guida hanno indicato senza prendersi responsabilità a giusta ragione, d’altro canto così facendo hai possibilità di essere sollevato da una responsabilità medica avendo seguito le linee guida”.

“Se l’indicazione è quella di attendere e far attendere il paziente – prosegue il commento – è ovvio che il medico di medicina generale, nell’ottica anche di una assunzione di rischio nella cura, segua le linee guida: aspettare, paracetamolo o fans dal terzo giorno e poi niente cortisone, neanche in seconda fase, niente antibiotici e eparina solo agli allettati. Di fatto si mettono i medici nella condizione di non curare”.

La sentenza del Tar annulla quindi la circolare del Ministero della Salute, nella sezione in cui, oltre a prevedere la “vigilante attesa” nei primi giorni d’insorgenza della malattia, pone anche indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid.

Per il Tar, difatti, “In disparte la validità giuridica di tali prescrizioni, è onere imprescindibile di ogni sanitario di agire secondo scienza e coscienza, assumendosi la responsabilità circa l’esito della terapia prescritta quale conseguenza della professionalità e del titolo specialistico acquisito”.

“La prescrizione dell’Aifa – si spiega – così come mutuata dal Ministero della Salute, contrasta, pertanto, con la richiesta professionalità del medico e con la sua deontologia professionale, imponendo, anzi impedendo l’utilizzo di terapie da questi ultimi eventualmente ritenute idonee ed efficaci al contrasto con la malattia Covid-19”.

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