Con la fine dell’emergenza, cessa anche il differimento della scadenza per il rilascio di esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie. Che sia per reddito o per patologia, per il rinnovo si potrà procedere come d’abitudine e a seconda delle modalità organizzative utili per evitare fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati a ricevere le richieste di esenzione, oppure online.
Per i cittadini che rientrano in alcune categorie è da sempre possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie, ma alle lunghe file allo sportello si sostituisce anche la procedura online per l’invio dell’autocertificazione, tramite SPID o emali non certificata.
Alcune esenzioni valgono per qualsiasi prestazione sanitaria, altre solo per le prestazioni correlate ad un determinato stato di salute. Per poterne usufruire è necessario presentare una specifica documentazione. L’autocertificazione di esenzione per motivi di reddito potrà essere inoltrata:
- preferibilmente, tramite SPID, accedendo alla sezione del sito Salute Lazio “Autocertificazione per reddito”
- Oppure potrà essere inviata al Distretto Asl di residenza attraverso un indirizzo di posta non certificato, con indicazione del proprio recapito telefonico.
- L’autocertificazione va redatta sugli appositi moduli predisposti e scaricabili Modulo Esenzione Reddito
Ecco chi ha diritto all’esenzione ticket per reddito
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:
• E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
Il diritto all’esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).
All’atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell’assistito, la presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN.
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