Peste suina africana nel Lazio: scatta il divieto di picnic e assembramenti nei parchi della nuova zona infetta

Il provvedimento del Presidente Rocca perimetra una vasta area tra Roma Nord e la provincia dopo i casi confermati dal CEREP di peste suina africana

Cinghiale nel bosco - Immagine di archivio

La Regione Lazio ha emesso un’ordinanza urgente per arginare la diffusione della Peste Suina Africana a seguito del ritrovamento di quattro carcasse di cinghiale infette a Riano. Il provvedimento introduce rigide restrizioni nelle aree agricole e naturali, arrivando a vietare gli eventi all’aperto, gli assembramenti e i picnic.

Il provvedimento del Presidente Rocca perimetra una vasta area tra Roma Nord e la provincia dopo i casi confermati dal CEREP di peste suina africana

L’Ordinanza n. 200005, firmata dal Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e pubblicata sul Bollettino Ufficiale, nasce dalla necessità sanitaria imposta dal ritrovamento di quattro carcasse di cinghiale risultate positive al virus della Peste Suina Africana (PSA).

Gli accertamenti eseguiti dal Centro di Referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche hanno confermato la presenza della malattia infettiva nel territorio del Comune di Riano, in provincia di Roma.

Sebbene la Peste Suina Africana sia una malattia virale che colpisce esclusivamente maiali e cinghiali e non presenti alcun rischio di trasmissione per l’uomo o per altre specie animali, la sua elevata contagiosità tra i suini e le conseguenze economiche devastanti per il settore zootecnico e agricolo hanno imposto l’adozione immediata di misure di contenimento ed eradicazione coordinate con il Ministero della Salute e la Commissione Europea.

I confini della zona infetta e i Comuni coinvolti

Per evitare che l’infezione si estenda ad altri territori, il provvedimento regionale ha perimetrato e istituito ufficialmente una “zona infetta” che comprende diversi centri urbani e rurali posti a nord della Capitale.

La perimetrazione geografica è delimitata a Nord dal confine provinciale tra Roma e Viterbo (tra la via Cassia a ovest e l’autostrada A1 a est), a Est dalla via Nomentana, la SP25b e la SP25a tra Monterotondo e Mentana, a Sud dal tracciato del Grande Raccordo Anulare (A90) e a Ovest dalla Strada Regionale 2 bis Cassia Veientana e dalla via Cassia.

La delimitazione include in modo totale o parziale i territori dei Comuni di Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Fonte Nuova, Formello, Guidonia Montecelio, Magliano Romano, Mazzano Romano, Mentana, Monterotondo, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste e i Municipi III e XV di Roma Capitale.

Lo stop ai picnic, agli eventi e la nuova segnaletica

Tra le disposizioni più eclatanti e d’impatto per la cittadinanza vi è la rigida regolamentazione delle attività umane all’aperto nelle aree naturali e agricole, identificate come possibili veicoli involontari di diffusione del patogeno.

I Comuni ricadenti nella zona infetta, in coordinamento con i Parchi regionali, dovranno installare una specifica segnaletica agli ingressi e nei perimetri delle aree protette. Oltre a chiarire che la malattia non è una zoonosi, la cartellonistica imporrà il divieto assoluto di alimentare, avvicinare o disturbare i cinghiali, nonché il divieto di organizzare eventi e di creare assembramenti all’aperto nelle zone agricole e naturali, compresi i tradizionali picnic.

Eventuali deroghe potranno essere concesse solo dall’Autorità Sanitaria locale per comprovate esigenze. Viene inoltre introdotto l’obbligo di segnalare il rinvenimento di carcasse o animali moribondi e la raccomandazione di disinfettare le calzature e le ruote dei veicoli prima di uscire dalle aree boschive o agricole. I Comuni dovranno anche adottare accorgimenti per inibire l’accesso dei cinghiali ai cassonetti dei rifiuti.

Blocco della caccia e regole severe per gli allevamenti

L’ordinanza regionale interviene in maniera drastica sull’attività venatoria e sul settore allevatoriale. All’interno della zona infetta è vietato l’esercizio della caccia al cinghiale in ogni sua forma, consentendo unicamente le operazioni autorizzate di controllo selettivo senza l’ausilio di cani o mediante trappolaggio nel rispetto delle norme di biosicurezza.

Sul fronte dei suini domestici, le ASL Roma 1, Roma 4 e Roma 5 sono incaricate di censire tutti gli allevamenti commerciali e familiari, comprese le strutture non registrate e la presenza dei maialini da compagnia (pet pigs). Laddove gli animali siano allevati all’aperto e sussista il rischio di contatto con la fauna selvatica, le ASL potranno disporre il confinamento degli allevamenti, limitazioni alle movimentazioni o, nei casi più critici, la macellazione e l’abbattimento preventivo. Viene infine sancito il divieto assoluto di utilizzare al di fuori della zona infetta i foraggi prodotti al suo interno, salvo specifiche deroghe per aziende prive di suini.