Ci siamo. Finalmente è stata pubblicata l’ordinanza balneare firmata dal sindaco Roberto Gualtieri. Lunga ben 18 pagine è forse la più corposa mai emessa dall’amministrazione capitolina nella storia della balneazione a Ostia. E questo compendio di pagine la dice lunga di come andare in spiaggia sia ormai una questione più burocratica che un piacere della vita.
Pubblicata l’ordinanza balneare di Roma, si scoprono regole strane e controverse sui cani in spiaggia, sull’avvio della stagione, sul consumo di cibi e sulle aree vietate al fumo
Diciamo subito che il Comune di Roma ha rispettato i tempi almeno nella diffusione del regolamento balneare ma ha spostato di dieci giorni l’inizio della stagione che da sempre è fissato per il 1° maggio. E’ qui, infatti, il primo punto controverso della normativa: all’articolo 1 si specifica che “la stagione balneare per l’anno 2026 è aperta dal 10 maggio al 30 settembre”. Salvo aggiungere, al comma successivo, che, previa comunicazione alle autorità, “dal 1° maggio al 30 ottobre 2026 gli operatori possono attivare il servizio di assistenza ai bagnanti”.
Posticipata l’apertura della stagione balneare
Cosa si intende con l’articolo 1 dell’ordinanza balneare? Che gli stabilimenti balneari e le spiagge libere possono essere aperti prima del 10 maggio, anche da oggi primo giorno del mese, ma solo per consentire ai bagnanti di fare il bagno in sicurezza. Per questo motivo gestori e concessionari “possono” (e non debbono) attivare il servizio di salvamento.
Possono aprire dal 1° maggio sono gli stabilimenti balneari in regola con le concessioni rinnovate purché abbiano effettuato la dovuta comunicazione al Comune di Roma.
Ora, l’interrogativo è: se saranno attivati anche gli altri servizi (noleggio lettini, cabine e ombrelloni, servizio ristoro ecc) prima del 10 maggio cosa rischiano i concessionari? Beh, le pene sono piuttosto gravi. Chi apre prima rischia l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00 (art. 1161 cod. navigaz.), più una multa fino al 3098 euro (art. 1164), più una multa fino a 6197 euro (art. 1174), più una multa di 206 euro. Tutto questo per garantire la fruizione dei comfort sulla spiaggia.
Divieto di sorvolo
Niente più aeroplani per la pubblicità ma anche ai droni. L’articolo 2 comma 1/t fa divieto di “sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile, drone o apparecchio privato per qualsiasi scopo, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia nonché di quelli autorizzati per i collegamenti con altre località”. Va ricordato che l’uso dei droni, per riprese giornalistiche e cinematografiche, è regolamentato dall’Enav e non dalle amministrazioni locali, salvo che non si tratti di aree di particolare pregio artistico e culturale, come può essere un monumento.
Fine della pesca sportiva

Le scogliere presenti a Ostia diventano zona interdetta anche ai pescatori. L’articolo 2 comma 1/z, infatti, vieta “sostare e/o transitare su pennelli, scogliere frangiflutti od opere similari poste a difesa della costa. E parimenti vietato tuffarsi dalle opere di cui sopra. Per una fascia perimetrale di 5 metri dalle suddette opere è interdetta la balneazione, il transito, l’ormeggio, l’ancoraggio, la pesca e ogni altra attività connessa la pubblico uso del mare”. E pensare che i pennelli di Ostia Ponente sono stati concepiti proprio per la pesca e la passeggiata in mare.
Divieto di fumo ma non ovunque
Si è scritto da più parti che la novità forte introdotta nella stagione balneare 2026 è il divieto di fumo. Attenzione, però, agli aspetti collegati a questo provvedimento. All’articolo 2 comma 1/gg si specifica che vige il divieto di “fumare sigarette tradizionali, sigari, sigarette elettroniche e dispositivi a tabacco riscaldato ad una distanza inferiore di 5 metri dalla battigia”. Quindi il divieto agisce solo nei primi 5 metri di spiaggia a partire dal mare.
Viene specificato anche che (art. 2.5) “i concessionari possono prevedere nelle spiagge di rispettiva competenza delle apposite aree dedicate ai fumatori, opportunamente segnalate e collocate in luoghi tali da non arrecare danno alla salute e all’ambiente. È consentito, altresì, fumare nelle aree esterne di pertinenza delle attività commerciali regolarmente assentite e negli spazi a tal fine predisposti per i clienti”.
Varchi di accesso libero h24
All’articolo 3.1 si evidenziano i varchi per il libero e gratuito accesso h24 alla spiaggia. Sono ribaditi un po’ tutti i vecchi varchi ma se ne è aggiunto uno che è inesistente. Si tratta quello previsto presso lo stabilimento Kursaal che notoriamente è un impianto chiuso e i cancelli sono serrati con catene. Peraltro, viene specificato che la pulizia dei varchi compete ai concessionari confinanti, non si capisce chi eventualmente dovrebbe provvedere visto che Shilling e Cotral non esistono più.
Musica e discoteche
L’articolo 2 comma 1/s regolamenta le emissioni sonore. E’ giusto il divieto di “tenere ad alto volume radio ed in genere apparecchi a diffusione sonora e comunque ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica e tenuto conto dei limiti previsti dalla normativa acustica comunale”. Questo divieto è esteso anche dopo le ore 19,00 sia sulle spiagge libere che negli stabilimenti balneari autorizzati a svolgere serate musicali.
Quindi una possibilità di ballare sulla spiaggia è prevista ma solo su autorizzazione delle autorità competenti. E fino a che ora e in quali giorni della settimana? Lo specifica l’articolo 3.7: “le attività per la somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate ai sensi della L.R. n. 22/2019, possono essere aperte al pubblico nei giorni di venerdì, sabato e prefestivi entro e non oltre le ore 3.00, mentre nei restanti giorni feriali entro e non oltre le ore 2.00”.
Fagottari sì ma solo sulla spiaggia
A Roma il termine fagottaro non è usato in termine dispregiativo. Con quella parola si intendono, infatti, coloro che portano il pranzo da casa (il fagotto) e lo consumano sulla spiaggia, sia per risparmiare che per soddisfare pienamente i propri gusti.
Dove mangiare sulle spiagge di Ostia è rigorosamente determinato da due comma dell’articolo 4. Nel comma 2 si specifica che, riguardo all’uso delle cabine è espressamente vietato “per il consumo di cibi all’interno delle stesse”. Subito dopo, nel comma successivo, si chiarisce che “È sempre consentito, comunque, consumare cibi e bevande sia negli spazi esterni alle cabine e in qualsiasi parte della spiaggia”.
Sì ai cani in spiaggia ma non ovunque

A proposito delle norme che hanno efficacia sulle spiagge libere (sia quelle urbane che a Castelporziano e a Capocotta), all’articolo 7.4 è evidenziato che “Liberamente e compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente costiero, di sicurezza e di rispetto del decoro urbano è consentito ai fruitori… Condurre animali domestici, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (guinzaglio, paletta e sacchetto per deiezioni obbligatori), avendo cura di garantire il benessere dell’animale”.
Ora, specificato che questo ha vigore in qualsiasi ora del giorno, sorprende che sulle spiagge libere ci si prenda cura del “benessere dell’animale” e un po’ meno della salubrità e dell’igiene dell’ambiente a tutela dei bagnanti.
Obblighi che, invece, riguardano i concessionari degli stabilimenti balneari. Infatti (articolo 12.1) “L’accesso degli animali da compagnia è consentito nelle Strutture balneari, esclusivamente nelle aree autorizzate”. Possono essere organizzate aree per l’accoglienza e per il bagno in mare degli animali ma con regole rigorose, anche sul numero di cani per metro quadrato di superficie.
In questa pagina è possibile consultare l’ordinanza balneare di Roma nr. 63 del 30 aprile 2026.



















