Fermo pesca per vongole e telline su litorale romano: aree interessate e quanto durerà

Il fermo pesca consentirà la protezione e rigenerazione dei molluschi bivalvi sul litorale di Roma

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Fermo pesca sul litorale romano. Stop a vongole e telline, ma non solo. Sulla base dell’ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma è in corso il divieto di dedicarsi alla pesca dei molluschi bivalvi vivi. Specificate tempistiche e modalità. Ecco tutti i dettagli.

Il fermo pesca consentirà la protezione e rigenerazione dei molluschi bivalvi sul litorale di Roma

Sul litorale romano è in vigore il fermo pesca dei molluschi bivalvi vivi. A richiederlo alla Capitaneria di Porto è stato il Consorzio per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel Compartimento Marittimo di Roma – CO.GE.MO. Roma.

Un periodo necessario per proteggere la riproduzione e la rigenerazione della specie. Diversi i tipi di molluschi che non possono, e non potranno, essere pescati.

Nell’ordinanza della Guardia Costiera sono specificate tipologie e mesi interessati dal fermo biologico. Per vongole e cuori di mare il divieto è nei mesi di aprile e settembre 2026 mentre per le telline lo stop è ad aprile. Due i mesi in cui non si potranno pescare i cannolicchi: aprile e maggio. 

Il provvedimento riguarda la pesca con draghe meccaniche comprese le turbosoffianti (HMD) e le draghe meccanizzate (DRB).

“Particolare attenzione è stata rivolta alla specie tellina – afferma il presidente di CO.GE.MO, Roberto Camerota   considerata più vulnerabile anche a causa della diffusione della raccolta amatoriale e sportiva. Per questo motivo, il divieto di raccolta è stato esteso a tutte le tipologie di attrezzi, sia professionali che sportivi. La misura è finalizzata non solo alla salvaguardia della risorsa marina, ma anche alla tutela del consumatore finale, evitando l’immissione sul mercato di prodotto non sottoposto ai necessari controlli biologici e sanitari. Il CO.GE.MO. Roma invita tutte le autorità competenti a intensificare le attività di controllo sul territorio e a promuovere una capillare campagna informativa, affinché il divieto sia pienamente conosciuto e rispettato”.

Il provvedimento della Capitaneria di Porto

“Durante i periodi di divieto di pesca indicati all’art. 1 – si legge nell’ordinanza – è consentito l’esercizio degli altri mestieri/attrezzi di pesca autorizzati nella licenza, previo sbarco degli attrezzi destinati alla cattura dei molluschi bivalvi. A tal fine, l’armatore dell’unità interessata deve darne comunicazione scritta, mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, all’Autorità Marittima del porto base nonché alla Capitaneria di Porto di Roma, entro e non oltre le ore 09:00 del terzo giorno precedente l’inizio del fermo tecnico dell’attività di pesca. Il fermo tecnico dell’attività di pesca di cui all’art. 1, non si applica alla pesca eseguita per scopi scientifici e/o di ricerca. A tal fine, saranno obbligatorie le comunicazioni preventive da parte del CO.GE.MO. Roma e dell’Ente di ricerca già autorizzato”.