Fiumicino aeroporto: riapre lo sportello carte di identità al volo

Come accedere al servizio delle carte di identità al volo, gli orari e i documenti necessari 

Fiumicino aeroporto: riapre lo sportello carte di identità al volo
Lo sportello "Carte d'identità al volo"

Lo sportello del Comune di Fiumicino per le carte di identità “al volo”,  presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci”, riaprirà tra qualche giorno. Era chiuso da metà aprile.

Come accedere al servizio delle carte di identità al volo, gli orari e i documenti necessari

Lo sportello per il rilascio delle carte di identità, presso l’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino, riaprirà lunedì 28 aprile.

Era chiuso dal 14 aprile scorso, per motivi non dipendenti dal Comune di Fiumicino.

Si tratta di un servizio di cui possono usufruire i passeggeri che prendono i voli in questo scalo e che sono già in possesso della carta d’imbarco. 

Non solo, quindi, i residenti sul territorio di Fiumicino, ma tutti coloro che devono partire e che, all’ultimo momento, si rendono conto di non avere il documento perché, ad esempio, perso, scaduto, rovinato.

I passeggeri in partenza il giorno della richiesta hanno, per questo servizio, la priorità sugli altri.

Come utilizzare il servizio della carta di identità al volo

Per utilizzare il servizio dello sportello “al volo” occorre esibire il titolo di viaggio accedendo a partire dal terzo giorno antecedente la data di partenza del volo.

Per fare un esempio: se abbiamo un volo che parte il giorno 4 di un determinato mese, si può chiedere la carta di identità solo a partire dal primo giorno dello stesso mese.

Gli orari

Lo sportello delle carte di identità al volo è aperto dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 15.30 dal lunedì al venerdì- Il sabato è chiuso.

Lo sportello è situato al secondo piano (Mezzanino) del Terminal 3 partenze area biglietterie.

Documenti necessari

Per il rilascio della carta di identità sono necessari i seguenti documenti:

  • 3 foto tessera;
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del documento (art. 3, l. 1185/1967);
  • documento scaduto o deteriorato oppure denuncia di smarrimento del documento unitamente ad un altro documento di riconoscimento oppure presenza di 2 testimoni muniti di documento di identità valido.

Per i minori è necessaria la volontà concorde di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci (tutore, affidatario, giudice tutelare). Nel caso in cui uno dei due genitori fosse assente occorre avere la delega con sé la delega con l’assenso all’espatrio firmata del genitore assente e la fotocopia del documento d’identità dello stesso.