Stop ai divieti imposti dai Comuni sugli affitti brevi. L’attività di locazione turistica, esercitata in forma non imprenditoriale, non rientra nel raggio d’azione dei loro poteri di inibizione. Anche il Campidoglio è avvertito e in pieno Giubileo.
Turisti e affitti brevi, per i giudici amministrativi i Comuni non possono imporre divieti. La sentenza del Consiglio di Stato
A mettere un freno alle ambizioni dei comuni di limitare gli affitti brevi il Consiglio di Stato.
Con la sentenza n. 2928/2025, il massimo organo della giustizia amministrativa ha stabilito che l’attività di locazione turistica, quando esercitata in forma non imprenditoriale, esula dalla sfera dei poteri inibitori delle amministrazioni locali. Questa decisione rappresenta un importante precedente che scuote le fondamenta delle regolamentazioni locali che, in diverse città italiane, si stavano diffondendo per disciplinare il fenomeno.
Il pronunciamento
Il pronunciamento del Consiglio di Stato è giunto in risposta al caso del Comune di Sirmione, in provincia di Brescia, una delle prime amministrazioni a tentare di regolamentare gli affitti brevi con un regolamento risalente al gennaio 2022.
La vicenda era già stata oggetto di una precedente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che aveva parzialmente accolto le ragioni di una proprietaria ricorrente.
Ora, il Consiglio di Stato si esprime in maniera ancora più netta a sfavore dell’amministrazione comunale lombarda.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il tentativo di disciplinare le locazioni turistiche a livello locale non trova un solido fondamento giuridico, in quanto manca una specifica competenza legislativa in tal senso.
La sentenza sottolinea come, nell’attuale quadro normativo, l’attività di locazione immobiliare, anche se finalizzata al turismo e svolta in forma non imprenditoriale, costituisca un atto di disposizione della proprietà, intrinsecamente legato al diritto del proprietario e alla libertà contrattuale. Di conseguenza, tale attività non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 e non può essere soggetta a poteri prescrittivi o inibitori da parte della pubblica amministrazione comunale.
La sentenza evidenzia, inoltre, come sia a livello nazionale che regionale le locazioni turistiche non possano essere equiparate alle strutture ricettive tradizionali, trattandosi di immobili che non rientrano in tale categoria e non sono pertanto soggetti alla medesima disciplina.
Il ricorso accolto
Accogliendo il ricorso della proprietaria che si era vista negare la possibilità di esercitare l’attività di locazione turistica, il Consiglio di Stato ha di fatto bocciato la precedente sentenza del TAR.
Quest’ultima aveva erroneamente riconosciuto al Comune il potere di richiedere documentazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale e di vietare la stipula di contratti di locazione turistica.
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato sancisce chiaramente che l’amministrazione comunale non ha la facoltà di “vietare l’esercizio della libertà contrattuale della ricorrente”, in particolare la sua libertà di stipulare contratti di locazione con finalità turistica riguardanti i propri immobili.


















