Roma, il Tar annulla la gara per la fornitura di 244 bus

Per il Tar è nullo il provvedimento di aggiudicazione del servizio manutentivo a una società 

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Il Tar del Lazo annulla la gara per la fornitura di 244 bus per il Giubileo. Salta il contratto.

Per il Tar è nullo il provvedimento di aggiudicazione del servizio manutentivo a una società

E’ nullo il provvedimento con il quale la società Giubileo 2025 Spa – costituita per assicurare l’attuazione degli interventi funzionali all’accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 – ha aggiudicato alla Solaris Italia Srl la gara per la fornitura con servizio di full service manutentivo per 10 anni di 244 autobus di lunghezza 12 metri con alimentazione a metano.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha accolto un ricorso proposto da Romana Diesel Spa per contestare un appalto dal valore stimato di 181.306.930 euro.

La ricorrente sosteneva la violazione del Disciplinare di gara, nella parte in cui prescriveva – a pena di esclusione – che il “veicolo di prova” (o veicolo campione) dovesse possedere le caratteristiche tecniche essenziali del veicolo indicato nell’offerta tecnica. In sostanza, secondo Romana Diesel il veicolo di prova utilizzato da Solaris Italia non presentava alcune caratteristiche tecniche ritenute essenziali, in primis il numero di porte.

Il Tar ha ritenuto che “la mancanza del requisito delle tre porte non può che condurre all’esclusione del concorrente“.

Servizio manutentivo incluso

Nel dettaglio l’azienda avrebbe sconfitto la concorrenza di altre società, storiche clienti della municipalizzata dei trasporti capitolina, puntando sulla convenienza del proprio servizio di full service manutentivo. 

La prima fornitura della Solaris a questo punto potrebbe saltare.

Il contratto a questo punto dovrebbe essere annullato. Ma non è escluso il ricorso al Consiglio di Stato che potrebbe riaprire la partita.

Per il Tar comunque “la mancanza del requisito delle tre porte non può che condurre all’esclusione del concorrente”. Dunque si accoglie il ricorso e “per l’effetto si annulla il provvedimento di aggiudicazione impugnato, con dichiarazione dell’inefficacia del contratto”.

La sentenza

Il collegio ritiene – sottolineano i giudici – nel rispetto del tenore letterale del disciplinare di gara, che l’effetto escludente non possa essere associato soltanto alla mancata consegna di qualsiasi veicolo di prova, bensì anche all’avvenuta consegna di un veicolo le cui caratteristiche essenziali non collimano interamente con quelle del veicolo offerto in gara”.

In particolare la sentenza si sofferma sulla caratteristica tecnica delle 3 porte: “La previsione – riporta la sentenza – secondo cui il numero delle porte del bus (pari a 3) rientra tra i requisiti su cui la stazione appaltante “richiede attenzione” – in quanto immediatamente successiva rispetto alla prescrizione secondo cui il veicolo di prova deve possedere le stesse caratteristiche essenziali del veicolo offerto in gara – ha proprio il senso di assegnare natura di “caratteristica essenziale” al requisito delle porte.

A ciò si aggiunga che il capitolato tecnico è univoco nello stabilire, quale specifica tecnica obbligatoria del veicolo da offrire, proprio la dotazione di tre porte di servizio a doppia anta”.