Si è già parlato di comporto in questa rubrica.
Proveremo ora a rispondere – pur brevemente – ai seguenti quesiti: valgono le regole comuni anche in caso di invalidità del lavoratore? Sono computabili nel comporto le assenze riconducibili a detta invalidità?
Molte le zone incerte in questa materia.
Può dirsi intanto che la disabilità, ferme le tutele di ordine generale, non prevede con riferimento al comporto una diversa né più rigorosa tutela in favore del lavoratore, dovendosi pur sempre salvaguardare il bilanciamento degli interessi contrapposti, da un lato l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro adeguato alla sua condizione psico-fisica e dall’altro l’interesse del datore di lavoro a garantirsi una prestazione lavorativa utile per l’impresa.
In conseguenza di tale principio, il licenziamento del disabile per superamento del periodo di comporto non sarebbe per ciò solo discriminatorio e, quindi, illegittimo.
Ci si è domandato se dovrebbe almeno riconoscersi ai lavoratori disabili una durata più ampia del periodo di comporto, se non altro per quei lavoratori che, in ragione della disabilità, sono maggiormente esposti al rischio di contrarre una patologia.
Secondo alcune significative pronunce della giurisprudenza, malattia e disabilità sono però concetti distinti, la prima è uno stato morboso che impedisce temporaneamente di lavorare, la seconda è uno stato invalidante che pone limitazioni alla capacità di svolgere le mansioni, senza però escluderle.
Conseguenza di tale orientamento è che la riferibilità dell’assenza del lavoratore alla sua disabilità non è condizione sufficiente ad escludere il conteggio delle relative giornate di assenza dal computo complessivo del periodo di comporto e, quindi, non è obbligatorio riconoscere un più ampio periodo di comporto, naturalmente salva diversa disposizione del contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Sussisterebbe discriminazione solo qualora si configurasse un trattamento deteriore quale effetto diretto dell’appartenenza del lavoratore alla categoria protetta ma non quando qualunque lavoratore sarebbe stato licenziato nella medesima situazione di assenza.
Il lavoratore disabile può quindi essere licenziamento al superamento del periodo di comporto e può esserlo anche quando nel computo si tenga conto di assenze direttamente riferibili alla sua disabilità.
Non va però dimenticato che sul datore di lavoro grava in ogni caso, anche per previsione comunitaria, l’onere di adottare gli accomodamenti ragionevolmente necessari affinché il lavoratore disabile possa conservare il posto di lavoro, ad esempio informandolo per tempo circa i giorni di malattia e il limite massimo del periodo di comporto.
La valutazione sulla legittimità del licenziamento non può che tenerne conto.
Augurando a tutti i nostri lettori Buone Feste, ci aggiorniamo all’anno venturo.
Avv. Ivano Bracci
Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci
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