Assegno di mantenimento, spesa ordinaria o straordinaria? Questo il dilemma

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Immagine di repertorio.

Nella determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento non bisognerebbe mai prescindere dalla iniziale valutazione a contrario: ovvero dall’analisi e disciplina delle spese straordinarie 

Si, ma se per straordinaria si intende che non può essere prevista a priori, come si fa a prevederla?

Se non si naviga per questi mari non si può immaginare quali e quanti conflitti sorgano proprio dalle decisioni in ordine alle spese straordinarie per i figli, proprio per la peculiare mutevolezza delle stesse.

“Avvocato, mia moglie non vuole partecipare alla spesa per l’acquisto della chitarra nuova di nostra figlia!” 

“Avvocato, mio marito non intende pagare oltre la retta della scuola privata dei nostri due bambini”

“Avvocato, la visita oculistica con lo specialista deve essere divisa a metà?”

Gli aspetti e gli ambiti della vita quotidiana che investono tali tipologie di spesa sono davvero moltissime e foriere dei più numerosi e aspri “conflitti” tra i genitori.

Spesso è difficile trovare un punto d’incontro tra le opposte volontà e ragioni.

La discordia in questi frangenti (spesso terreno di ripicche) regna sovrana!

Per stemperare tali tipi di criticità, molti Tribunali, negli anni, hanno adottato via via quelli che vengono denominati “Protocolli d’Intesa”. 

Una sorta di breviario per la catalogazione delle spese che esulano dalla ordinarietà e che dunque non sono coperte dal contributo al mantenimento dei figli.

Uno strumento – seppur non vincolante per le parti le quali possono sempre optare per una diversa concordata disciplina – estremamente utile per comprendere la logica sottostante le decisioni assunte nelle aule di giustizia. 

Una ricapitolazione, non esaustiva certo, utile non solo e non tanto in fase di contenzioso, ma soprattutto nelle fasi prodromiche ad un accordo condiviso tra gli ex coniugi – o aspiranti tali.

Un legale attento non potrà prescindere “dall’istruire” il cliente su quali voci di spesa costituiscono il mantenimento vero e proprio e quelle che invece ne sono escluse. Spese straordinarie che giocoforza “costringeranno” le parti coinvolte nella crisi familiare ad un dialogo e a delle scelte condivise. 

Dialogo e condivisione spesso inesistenti. 

Se una spesa straordinaria vada necessariamente concordata o possa essere sostenuta a prescindere dal consenso di chi non l’ha decisa in prima battuta; quanto tempo l’interpellato ha a disposizione per far pervenire il proprio assenso o diniego; la discrezionalità nel porre il veto ad una spesa straordinaria; i casi in cui il rimborso alla spesa può essere preteso a prescindere dal consenso prestato; le modalità di richiesta del consenso, sono alcuni degli  aspetti consultabili nei sempre più diffusi, anzidetti Protocolli. 

E se “il faro” del Protocollo manca?

Soccorrono” le decisioni dei Tribunali. 

Decisioni, tuttavia, non universalmente adottabili e adattabili a tutti e dunque spesso poco dirimenti.

Già, perchè nulla più delle vicende giudiziali che coinvolgono la famiglia – e in particolare le scelte per i figli – necessita di un’ analisi aderente al dato concreto. 

Ogni vicenda è unica e va interpretata come tale. 

Almeno dovrebbe.

Avv. Vanna Ortenzi

Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci

avvocati@guerrierortenzibracci.it