Pesantissimo colpo per una società del calcio giovanile laziale, che rischia anche di perdere la categoria giovanile d’Elite a causa del grave episodio disciplinare che ha coinvolto M.B., 16enne calciatore, reo di aver colpito con uno schiaffo l’arbitro dell’incontro. Il direttore di gara ha portato avanti il match “Pro Forma” e messo tutto a referto facendosi medicare al pronto soccorso e poi il Giudice sportivo ha inflitto la pesantissima pena al ragazzo.
Pesantissima pena sportiva inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore, la società rischia grosso
Per il giovane calciatore, in forza al Tivoli 1919, ben 4 anni di squalifica, fino al 31 dicembre 2026 dopo la condotta violenta messa in atto contro il fischietto lo scorso 19 novembre nella gara tra il Fiano Romano e il Tivoli.
Nel comunicato numero 67, il Comitato Regionale Lazio ha pubblicato le decisioni disciplinari per i campionati di settore giovanile.
La pena più pesante è proprio quella contro M.B., a seguito dell’episodio avvenuto nella partita del campionato Under 16 Elite.
Non solo è stato comminato lo 0-3 a tavolino ai danni del Tivoli, unito all’ammenda di 200 euro ma adesso è anche a rischio, per la stessa società calcistica, il mantenimento della massima categoria regionale per allievi dilettanti.
Questo il testo integrale del provvedimento del giudice sportivo: “al 39º del II tempo l’arbitro espelleva il calciatore M.B. (Tivoli C. 1919) per avergli rivolto espressione offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e lo colpiva con uno schiaffo al volto provocandogli forte dolore. Nella circostanza gli profferiva espressione gravemente minacciosa. Nonostante trattenuto dai propri compagni di squadra, colpiva con uno schiaffo alla mano l’arbitro reiterando nei suoi confronti altre offese. Il Direttore di gara, a tutela della propria incolumità, al 39º del II tempo decideva di portare a termine la gara “Pro Forma” sul seguente punteggio: Fiano Romano – Tivoli C. 1919 3 – 1.”
“L’arbitro – prosegue il comunicato – in conseguenza all’aggressione subita e persistendo il fastidio fisico, si portava presso l’Ospedale San Camillo De Lollis dove al Pronto Soccorso gli riscontravano Iperemia zigomo Sx. guaribile in giorni 2. Considerato che la decisione dell’arbitro di proseguire la gara “Pro Forma”, rientra nei suoi poteri, ai sensi dell’art. 64 comma 2 delle NOIF, nonchè la regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Considerato che la responsabilità dell’anticipata conclusione della gara debba essere attribuita alla Società Tivoli C. 1919, visto l’art. 10 comma 5 lett. b) del CGS e art. 64. Sanzione da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel CU Nº 49/A della FIGC del 12/10/2022″.
Il Giudice Sportivo Delibera:
– di infliggere alla Società Tivoli C. 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 nonchè l’ammenda di Euro 200
– di squalificare il Sig. M.B. (Tivoli C. 1919) fino al 31/12/2026.
Sanzione da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 35 comma 7 del CGS e riportate nel CU Nº 49/A della FIGC del 12/10/2022.
Resta da vedere ora se il Tivoli presenterà ricorso, ma, come detto, in base alle norme federali – oltre alla multa, alla squalifica del suo giovanissimo tesserato e della partita – potrebbe arrivare anche la decisione estrema di far retrocedere il Tivoli d’ufficio nella categoria giovanile sottostante, quella degli allievi provinciali.
Tutto questo avverrà se la squalifica a M.B. non sarà ridotta nei successivi gradi di giudizio della giustizia sportiva.
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