Pronuncia del TAR del Lazio sui bandi di Ostia per l’affidamento di spiagge libere attrezzate e stabilimenti balneari: “sono corretti e non ci sono errori, pertanto non potevano essere revocati”. Il ricorso presentato dai vincitori è stato accolto con la prima condanna al Comune di Roma a ripristinare la procedura di gara, procedere con le aggiudicazioni e pagare le spese giudiziarie. I dettagli.
TAR si pronuncia sui bandi di Ostia: accolto il ricorso presentato dai vincitori del bando per l’assegnazione del Lotto n. 33
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), si è definitivamente pronunciato sul ricorso presentato dai vincitori del bando relativo all’assegnazione dell’Isola Fiorita – Lotto 33. L’ordinanza è stata pubblicata il 16 febbraio.
Tra le principali motivazioni del ricorso:
“Era stata contestata la legittimità della revoca della procedura di gara relativamente all’assegnazione del Lotto n. 33, trattandosi di una porzione del demanio priva di un concessionario sin dal gennaio 2018. In particolare, la motivazione che avrebbe indotto la Giunta Municipale a revocare la gara, consistente nella pretesa proroga delle concessioni demaniali marittime, asseritamente disposta dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nr. 17 e 18 del 9 novembre 2021, non sarebbe invocabile avuto riguardo alla posizione della società istante. Ciò in quanto, a differenza degli altri lotti messi a “concorso”, quello assegnato alla ricorrente in via provvisoria sarebbe “libero”, giacché il precedente concessionario aveva rinunciato all’uso del bene demaniale, fin dal 2018″
Per tali ragioni, il Tar ha annullato la Deliberazione di Giunta Municipale (leggi qui), 15 dicembre 2021, n. 24, prot. n. CO/147279/2021, nella parte in cui era stato deciso di revocare la procedura indetta con Determinazione Dirigenziale del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo del 22 dicembre 2020, rep. n. 3040/20, avente ad oggetto l’affidamento di n. 37 concessioni demaniali marittime site nel Municipio X di Roma Capitale (Lido di Ostia), con finalità turistico-ricreative, rilasciate per la stagione balneare dell’anno 2021 (1 maggio – 30 settembre).
“Abuso di potere” della Giunta municipale
L’ordinanza del Tar contesta anche una forma di abuso di potere nei confronti del X Municipio. “La Giunta Municipale, organo di indirizzo politico, anche in ossequio al cd.
principio del contrarius actus, – si legge del dispositivo di giustizia amministrativa – non avrebbe potuto revocare la Determinazione del 22 dicembre 2020, rep. n. 3040/20 di indizione la procedura di assegnazione per cui è causa, trattandosi di un atto amministrativo adottato dal Dirigente del Municipio X di Roma Capitale, Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo e, quindi, da un organo di natura gestionale“.
Inoltre, viene sanzionata la “illegittimità della revoca della procedura di gara, per travisamento della portata e degli effetti delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021” e, quindi, la “illegittimità di tutti gli altri presupposti di fatto e di diritto oggetto della decisione di revoca della gara“.
Condannato al rimborso il Comune di Roma Capitale
Con l’accoglimento del ricorso, il Tar del Lazio per altro, condanna Roma Capitale al pagamento in favore della società ricorrente della complessiva somma di € 2.000,00 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e rimborso del contributo unificato come per legge. Spese compensate nei confronti della Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il personale del Ministero dell’Interno Soc. Coop. La sentenza verrà eseguita dall’autorità amministrativa.
Le ripercussioni sulle altre assegnazioni
Nelle prossime sedute, il Tar del Lazio esaminerà i ricorsi presentati da quanti sono stati assegnatari secondo la graduatoria pubblicata dagli uffici del X Municipio (leggi qui) durante le elezioni amministrative. Ci si aspettano altre conferme nell’orientamento che ha riguardato lo stabilimento “Isola Fiorita” Lotto 33 costituendo per certi versi giurisprudenza questa sentenza del 16 febbraio. Ovviamente, molto dipenderà anche dai punti sui quali come gli studi legali dei ricorrenti avranno incardinato il ricorso.
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