Il giudice Raffaele Guariniello: “Inidoneo e quindi licenziabile il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi”

Secondo il giudice rischia il posto quel lavoratore che rifiuta di vaccinarsi. Ecco il ragionamento giuridico

vaccino carceri

Il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi contro il covid non consente una ottimale organizzazione del lavoro e per questo diventa inidoneo, quindi licenziabile.

Alla vigilia del piano di vaccinazioni più imponente della Storia, quello contro il covid-19, il magistrato Raffaele Guariniello valuta sul piano giuridico le conseguenze del rifiuto da parte del lavoratore di sottoporsi al vaccino. Il nome del magistrato e giurista Raffaele Guariniello in Italia è legato a inchieste famose: dalla schedatura dei dipendenti Fiat alle tangenti sui farmaci in Aifa, all’abuso di medicine nel mondo del calcio, alla sperimentazione del metodo di cura Di Bella, a Mucca Pazza, alle morti in ThyssenKrupp, al mesotelioma causato dall’Eternit.

«Tutelare la salute significa vaccinare il maggior numero possibile di persone. Non è una indicazione ‘morale’, è ciò che prevede la legge». Spiega il giudice Guariniello in una intervista al Fatto Quotidiano.

La base del ragionamento, spiega, parte dal «principio per cui nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, previsto dalla Costituzione». Tale legge, secondo il giurista, c’è, e sarebbe il Testo unico della Sicurezza sul Lavoro, che «impone al datore di lavoro di mettere a disposizione vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico, da somministrare a cura del medico competente».

Inoltre «la stessa norma impone al datore di lavoro ‘l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità’ alla mansione‘ su indicazione del medico competente’». La legge, dice ancora, prevede anche però l’obbligo di allontanare il lavoratore e di adibirlo ad altra mansione, ma solo ‘ove possibile’. La Cassazione ritiene che tale obbligo di ripescaggio non può ritenersi violato quando la ricollocazione del lavoratore in azienda non è compatibile con l’assetto organizzativo stabilito dall’azienda stessa. Insomma – tira le somme il magistrato – il datore di lavoro è obbligato a predisporre misure organizzative per tutelare il lavoro, ma se questo non è possibile si rischia la rescissione del rapporto di lavoro».

Ora, prosegue Guariniello, «lo stato di emergenza non consente i licenziamenti, il lavoratore fragile ha diritto allo smart working. Ma in futuro il problema potrebbe presentarsi. La normativa è chiara nel prevedere la messa a disposizione del vaccino, l’allontanamento e la destinazione ad altra mansione ‘ove possibile’ del lavoratore inidoneo che si rifiuti».

Insomma, rifiutarsi di sottoporsi al vaccino, potrebbe essere oggetto di giusta causa per il licenziamento del lavoratore.