Ai figli non sarà più imposto il cognome paterno ma quello di entrambi i genitori o anche solo quello della madre. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale ma, almeno per il momento, la norma non è legge: avrà bisogno di una legge ad hoc per evitare una serie di “inconvenienti” giuridici o semplicemente anagrafici.
La Corte Costituzionale ha posto fine all’obbligo di imporre il cognome del padre al neonato. Il legislatore, però, dovrà contenere i rischi di inconvenienti e conflitti
Il rischio è che dalle prossime generazioni il meccanismo stabilito dalla Corte Costituzionale porti a assommare più cognomi dando vita alla gag dell’indimenticabile Fantozzi con la grande azionista della sua Megaditta Serbelloni Mazzanti Vien Dal Mare, contessa della quale non si è mai saputo il nome di battesimo. Il marito del quale, però, anteponeva un altrettanto interminabile Caio Giulio Cesare.
Dopo decenni di battaglie delle donne e di inutili sollecitazioni al legislatore, dunque, la Corte costituzionale con la sua sentenza ha messo la parola fine a quello che restava come un retaggio patriarcale. L’Italia si allinea finalmente agli altri Paesi europei e sollecita il Parlamento a varare una legge specifica. La nuova disciplina si occuperà di diversi meccanismi applicativi della norma per evitare, ad esempio, un accumulo di cognomi nelle generazioni a venire nel caso si decida di conservare i cognomi di tutti e due i genitori.
La sentenza
La svolta è arrivata con la sentenza (redattrice una donna, Emanuela Navarretta) con cui la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l’automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. Sono in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione e con gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. E la ragione è che la regola del patronimico non solo è «discriminatoria» nei confronti delle donne, ma «lesiva dell’identità del figlio». «Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta sul suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale», sostiene la Corte, secondo quanto anticipato dall’Ufficio stampa in attesa del deposito della sentenza.
Cancellando quell’automatismo, la nuova regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine da loro concordato, a meno che decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di un’identità di vedute sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori, sarà il giudice a dirimere la controversia.
Un altro aspetto che rischia di generare conflitti è, dunque, quel “di comune accordo”. Nei casi in cui il cognome del padre (o della madre) richiami parole disdicevoli del linguaggio comune, la scelta tra i genitori del neonato sarà facile ma per il resto, come fare a mettersi d’accordo senza innescare tensioni nella coppia e ingolfare la giustizia civile?
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