Green pass obbligatorio dal 20 gennaio in queste attività

Dal 20 gennaio il green pass base e quello rafforzato vengono utilizzati in diversi ambiti e per diverse attività, vediamo cosa cambia e quali sono le varie novità

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Covid: Dal 20 gennaio entrano in vigore le nuove regole riguardo all’utilizzo del Green Pass, con l’ambito di applicazione che si amplia ulteriormente e durerà  almeno fino al 31 marzo, giorno in cui scade lo stato d’emergenza. Vediamo tutte le novità, da quando scattano e per quali attività. Fatto salvo che farmacie e negozi di alimentari, stante il carattere di luoghi dove si vendono beni di prima necessità, non necessitano di green pass.

Dal 20 gennaio il green pass base e quello rafforzato vengono utilizzati in diversi ambiti e per diverse attività, vediamo cosa cambia e quali sono le varie novità

Green pass obbligatorio dal 20 gennaio in queste attività 1

 

Il green pass base sarà necessario in queste circostanze

da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:
– servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)
– colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

I lavoratori pubblici e privati, compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati, che hanno compiuto i 50 anni, dal 15 febbraio dovranno esibire al lavoro il super green pass, che si ottiene con il vaccino o con la guarigione dal Covid. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro, come già annunciato a partire dallo scorso 5 gennaio a seguito del decreto legge approvato nel Consiglio dei ministri  che ha disposto norme stringenti sul lavoro e per la scuola (Leggi Qui).

L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro.
Dal 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.
Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti
Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario invece in queste circostanze

da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività

-parchi tematici e parchi divertimento
– alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati, sagre e fiere
– convegni e congressi oltre a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
– mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale
da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:
– pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm)

– cinema e teatri.

Sono esclusi dal green pass obbligatorio

Secondo l’elenco indicato dal decreto sono esclusi dall’obbligo dell’esibizione del green pass le seguenti attività primarie: oltre ad alimentari, farmacie, ottici, negozi per acquistare legna o pellet per il riscaldamento e gli uffici postali, ma solo per ritirare la pensione. L’obbligo vale, invece, anche per i tabaccai.

Per chi valgono le regole

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.

Da ricordare, per inciso, che la durata della certificazione verde da vaccinazione è ad oggi di 9 mesi, ma a partire dall’1 febbraio 2022 si ridurrà effettivamente a 6 mesi. Dunque, dall’1 febbraio 2022 chiunque abbia ricevuto la seconda dose di vaccino da più di 6 mesi (cioè prima dell’1 agosto 2021) vedrà scadere il proprio super green pass, salvo provveda a farsi somministrare la dose addizionale/booster o cosiddetta “terza dose” di vaccino anti Covid.

Vi sono due situazioni in deroga: gli spostamenti da/verso le isole minori per motivi di salute o per la frequenza scolastica sono consentiti anche con il green pass “base”, ovvero eventualmente ottenuto tramite tampone con esito negativo. Per quel che riguarda poi il trasporto scolastico dedicato, ovvero il cosiddetto “scuolabus”, sia per i soggetti minori di 12 anni che per quelli di età maggiore, non è più richiesto alcun certificato verde, vale a dire né il green pass “base” né tantomeno il super green pass (come invece sarebbe stato previsto prima della citata circolare del ministro Roberto Speranza). Sugli scuolabus si accede senza alcun certificato verde, indossando però mascherine Ffp2, salvo soggetti esentati, nonché rispettando le relative linee guida di settore.

Salvo eventuali novità normative, la data del 31 gennaio 2022 dovrebbe segnare l’ultimo giorno di chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con la conseguente possibilità di riaprire dal giorno successivi

Cosa cambia dal 31 gennaio 2022

Salvo eventuali novità normative, la data del 31 gennaio 2022 dovrebbe segnare l’ultimo giorno di chiusura delle discoteche, sale da ballo e locali assimilati, con la conseguente possibilità di riaprire dal giorno successivo.

Cosa cambia dall’1 febbraio 2022

Come già evidenziato, dall’1 febbraio 2022 il certificato verde vaccinale/guarigione o super green pass vedrà ridotta la durata della sua validità a soli 6 mesi.

Oltre a ciò, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 prevede che l’obbligo del green pass “base”, cioè ottenuto anche tramite tampone con esito negativo, sia esteso ai seguenti ambiti:

Uffici pubblici.

Servizi postali, bancari e  finanziari.

Attività commerciali, ovvero i negozi, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona

A partire dall’1 febbraio saranno irrogate le sanzioni da 100 euro per i soggetti over 50 inadempienti all’obbligo vaccinale previsto.

Sempre dall’1 febbraio 2022 è poi prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale. In particolare, il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, all’art. 2, prevede che «dal 1° febbraio 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione  dell’infezione da Sars-CoV-2 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».

Cosa cambia dal 15 febbraio 2022

A partire dal 15 febbraio 2022, come in precedenza ricordato, sarà obbligatorio esibire sul luogo di lavoro, sia pubblico che privato, per tutti i soggetti con almeno 50 anni di età già sottoposti all’obbligo vaccinale, il certificato verde “rafforzato” ovvero il super green pass. Ciò significa che chi non si sia ancora vaccinato, dovrà ricevere la prima dose non oltre il 31 gennaio 2022, poiché pur essendo generato entro 48 ore è necessario attendere il periodo di 15 giorni dopo la prima somministrazione affinché il super green pass inizi ad essere effettivamente valido. Dalla seconda somministrazione, invece, il certificato verde “rafforzato” è valido dalla data di vaccinazione e viene generato anche in questo caso entro le successive 48 ore.

La sanzione prevista per chi faccia accesso sul luogo di lavoro senza il super green pass ed abbia dai 50 anni di età in su va da 600 a 1.500, ovvero la medesima che è prrevista per tutti i lavoratori che possono accedere sul luogo di lavoro almeno con green pass “base”.

Cosa cambia dal 31 marzo 2022

La data del 31 marzo 2022 dovrebbe segnare la fine dello stato di emergenza nazionale, con la conseguente necessaria ristrutturazione dell’intera impalcatura normativa.

Cosa cambia dal 15 giugno 2022

La data prevista per la fine dell’obbligo vaccinale per gli over 50 è ad oggi indicata nel 15 giugno 2022

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