Il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento dell’aggiudicazione dello scudo anti-droni dell’aeroporto di Fiumicino al raggruppamento composto dalle aziende Altintech e dalla israeliana Rafael Advanced Defense Systems. La decisione impone ad Aeroporti di Roma la sostituzione della tecnologia fornitrice ed il subentro di un’altra società.
Consiglio di Stato ribalta decisione del TAR e impone il cambio fornitore per lo scalo romano: la sentenza e a chi passerà la gestione dello scudo anti-droni
La vicenda giudiziaria e amministrativa legata al sistema di protezione dell’aeroporto Leonardo da Vinci ha inizio il 13 maggio 2022, data in cui Aeroporti di Roma (ADR) avvia la procedura di gara per la fornitura dello scudo anti-droni dello scalo commerciale.
Ad aggiudicarsi la commessa è il raggruppamento temporaneo d’imprese, formato da Altintech e dalla società militare israeliana Rafael Advanced Defense Systems.
La seconda classificata nella graduatoria, è una società italiana che presenta immediata opposizione contestando l’esito della gara per diverse ragini.
In primis l’inidoneità e natura militare del dispositivo impiegato dall’azienda israeliana Rafael, perché, secondo quanto sostenuto, realizzato con una tecnologia e un materiale militare d’armamento, e non un sistema di tipo civile.
Altra grave mancanza poi, sarebbe stata quella relativa alle autorizzazioni di legge. Trattandosi di materiale classificato come bellico/militare, il sistema non poteva essere importato, installato e messo in funzione in un aeroporto civile senza specifiche licenze, adempimenti certificativi e autorizzazioni statali (previste dalle normative sull’importazione di armamenti e sulla regolamentazione ITAR/SeRNI), di cui la società aggiudicataria sarebbe stata sprovvista, al momento della gara e dell’installazione
Nonostante la presenza del contenzioso pendente però, il 23 dicembre 2022 ADR procedette alla firma formale del contratto con il raggruppamento Altintech-Rafael per l’installazione del dispositivo di sicurezza.
Il pronunciamento del TAR e l’attivazione del sistema
Il contenzioso giudiziario registra una prima tappa il 29 maggio 2024. E’ in tale data, che il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio respinge il ricorso presentato dalla ELT-Elettronica, giudicando legittima l’assegnazione dell’appalto ad Altintech-Rafael.
Secondo le valutazioni espresse in quella sede dai giudici di primo grado, non risultava provato che il radar utilizzato dal sistema fosse classificabile come materiale bellico o strettamente militare. Così, all’indomani della sentenza del TAR, il 30 maggio 2024, il sistema di avvistamento e neutralizzazione dei droni risulta già operativo e funzionante all’interno dello scalo di Fiumicino.
Le perizie tecniche del Ministero della Difesa
La svolta nella vicenda si verifica con l’intervento dei periti del Ministero della Difesa, chiamati a valutare la natura specifica del dispositivo nell’ambito del giudizio di secondo grado. Gli esperti governativi, a seguito di un’analisi approfondita, stabiliscono che il radar impiegato a Fiumicino è a tutti gli effetti un apparecchio militare e non civile.
Nello specifico, la relazione tecnica della Difesa definisce la natura militare dello strumento esaminando differenti parametri: l’alimentazione elettrica, i livelli di temperatura operativa, le frequenze di funzionamento, la sottomissione alla normativa statunitense ITAR (International Traffic in Arms Regulations) e l’iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese (SeRNI) come materiale d’armamento.
In base a questa classificazione dunque, l’importazione e l’impiego del macchinario sul territorio nazionale necessitavano di specifiche autorizzazioni e permessi di legge.
La sentenza del Consiglio di Stato e l’invio degli atti alla Procura
Arriva 31 luglio di quest’anno infine, la sentenza definitiva del Consiglio di Stato con cui viene ribaltata la precedente decisione del TAR del Lazio. Accertata la natura di materiale militare del radar in assenza delle autorizzazioni di legge richieste, i giudici amministrativi di secondo grado hanno di fatto annullato l’aggiudicazione al raggruppamento Altintech-Rafael.
Ad Aeroporti di Roma è stato di conseguenza richiesto di revocare la fornitura, e di stipulare il contratto con l’azienda appellante, l’italiana ELT-Elettronica Spa, entro il termine tassativo di 60 giorni. Contestualmente, la magistratura amministrativa sta disponendo la trasmissione integrale dell’ordinanza e degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per lo svolgimento delle opportune valutazioni di competenza penale.
AdR, “operato con massima trasparenza e controllo delle autorità”
In merito alla vicenda, Aeroporti di Roma ha dichiarato «Prendiamo atto della decisione del Consiglio di Stato, pubblicata il 31 luglio 2026, con cui viene riformata la sentenza di primo grado del TAR del Lazio del 29 maggio 2024, che aveva invece confermato l’aggiudicazione della fornitura di un sistema di rilevamento droni a Fiumicino al raggruppamento di imprese Raphael/Altintech».
Dalla società sottolineano fermamente che «ADR ha operato in ogni fase della gara e successivamente all’aggiudicazione con la massima trasparenza e sotto il costante controllo delle Autorità competenti: l’installazione e l’esercizio del sistema sono avvenuti in piena trasparenza e sotto il costante controllo delle Autorità competenti (tra cui ENAC ed ENAV)».
Entrando nel merito del giudizio amministrativo, viene precisato che «la pronuncia si fonda, in particolare, su adempimenti autorizzativi e certificativi del radar offerto che il fornitore aggiudicatario, secondo il Consiglio di Stato, avrebbe dovuto ottenere», ribandendo contestualmente che «in ogni caso si segnala che il sistema affidato all’esito della gara aggiudicata nel dicembre 2022 è in esercizio senza che sia stata registrata alcuna interferenza o criticità».
A tutela dell’operatività dello scalo, la nota AdR evidenzia infine che «il Consiglio di Stato, pur annullando l’aggiudicazione, ha riconosciuto, in ogni caso, la complessità e la novità delle questioni giuridiche esaminate ed ha disposto che ADR mantenga attivo il sistema di rilevamento droni senza interruzioni, in attesa di conferma che i requisiti dell’azienda risultata seconda classificata nella gara in questione (ELT S.p.A.) siano congrui rispetto alle richieste del bando».
Per questa ragione, la dirigenza ha assicurato che «ADR darà piena esecuzione alla decisione, nei tempi disposti dal Consiglio di Stato ed assicurando che la vigilanza e la sicurezza dello scalo siano garantite senza interruzioni, come richiesto dalla stessa pronuncia».




















