Via libera del Tar del Lazio al pieno riconoscimento della validità delle concessioni balneari già assegnate a Santa Marinella fino al 2033.
Il Tar del Lazio conferma la validità delle concessioni balneari già assegnate nella località tirrenica
Lo hanno stabilito i magistrati amministrativi della sezione Quinta ter, con la sentenza n. 12743 pubblicata giovedì scorso 26 giugno.
Il provvedimento ha, infatti, respinto il ricorso presentato da una società privata che rivendicava l’illegittimità delle concessioni già assegnate, perché l’ente locale si è attenuto, nel rilascio dei titoli ai principi stabiliti dal Consiglio di Stato con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18.
Il tribunale di ultima istanza nella giustizia amministrativa aveva, in particolare, stabilito che qualsiasi norma legislativa nazionale che, anche in futuro, avesse previsto “la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative” era da considerarsi “in contrasto con il diritto eurounitario sancito dalla direttiva 2006/123/Ce”, altrimenti conosciuta come direttiva Bolkestein, dal nome del commissario proponente.
Eventuali norme contrastanti con il dettato comunitario, chiosava il Consiglio di Stato, “non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione”.
Ed è esattamente ciò che ha fatto il Comune di Santa Marinella contro cui l’interessato aveva proposto ricorso, rilevando che le proroghe al 2033 non erano state frutto di una procedura di assegnazione tramite gara pubblica, ma concesse, appunto, in virtù di semplici automatismi.
Per il Tar del Lazio, invece, non vi è stato alcun rinnovo di default perché il Comune ha dato luogo a una serie di procedure comparative e trasparenti.
I giudici della sezione Quinta Ter ha affermato che l’ente locale ha assegnato la titolarità delle nuove autorizzazioni a una vera e propria procedura selettiva, avviata con atti pubblici e avvisi di trasparenza e alla quale avrebbe potuto partecipare chiunque fosse in possesso dei requisiti previsti.
Si tratta di una sentenza destinata a far discutere a livello nazionale, perché individua un criterio applicabile nei confronti di tutti i concessionari che si fossero aggiudicati concessioni di durata simile impugnate da parte di concorrenti esclusi.
In definitiva, la domanda di annullamento degli atti adottati dal Comune della località tirrenica è stata considerata inammissibile per ‘carenza di interesse’, dato che dall’accoglimento dell’istanza i ricorrenti non avrebbero in ogni caso potuto ricavare “alcuna concreta utilità”, e allo stesso tempo definita irricevibile, perché soggetta alla presentazione di eventuali ricorsi entro un termine massimo di 60 giorni dall’adozione dell’atto amministrativo oggetto di contestazione. Termine scaduto da molto tempo.