Fisco, Consulenti lavoro: ecco approfondimento con Faq sul Bonus Natale

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Immagine di repertorio.

(Adnkronos) – Previsto dal Decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024), il Bonus Natale consiste in un’indennità di 100 euro e sarà corrisposto ai lavoratori dipendenti, in presenza di determinati requisiti, direttamente nella tredicesima mensilità. Il Bonus è disciplinato nel dettaglio dall’art. 2-bis, inserito in sede di conversione del D.L. n. 113/2024 a opera della L. n. 143/2024. E per avere maggiori informazioni sull’agevolazione è utile consultare l'approfondimento di oggi 12 novembre della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro contenente numerose Faq sull'argomento, così da avere una bussola per orientarsi al meglio sull’indennità, anche alla luce delle recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.  Tra le condizioni per avere diritto al bonus, ricordano i consulenti del lavoro, figura il possesso di un reddito annuo complessivo, nel 2024, non superiore ai 28mila euro. Nel documento vengono indicati, tra gli altri aspetti, la platea dei destinatari; i requisiti necessari per averne diritto e gli adempimenti a carico del lavoratore e del datore di lavoro. L’indennità ricalca come modalità di erogazione le regole già previste per altre tipologie di bonus (es. trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente art. 1, D.L. n. 3/2020). In buona sostanza il datore di lavoro sostituto d’imposta eroga al lavoratore le somme per poi recuperarle mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.  Attenzione però alle condizioni previste dal D.L. n. 113/2024, perché, oltre alla soglia reddituale già richiamata, è necessario che il lavoratore abbia il coniuge e almeno un figlio a carico e che l’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 (con esclusione di quelli da pensione) sia superiore alle detrazioni di lavoro dipendente. Il bonus deve essere calcolato tenendo conto delle giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 917/1986. Ove siano inferiori a quelle dell’intero anno, occorre procedere al riproporzionamento. Il lavoratore deve effettuare allo scopo apposita richiesta al datore di lavoro in cui indica di averne diritto. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024. —lavoro/normewebinfo@adnkronos.com (Web Info)