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Quando e per quante ore si possono accendere i termosifoni a Roma. Tutte le info

Termosifoni accesi due settimane dopo rispetto alle altre città e con alcuni limiti: i dettagli

I romani a giorni potranno riaccendere i termosifoni. Ma dimentichino il tepore eccessivo in casa. Il Comune fissa un’ora in meno di accensione e vieta temperature sahariane.

Termosifoni accesi due settimane dopo rispetto alle altre città e con alcuni limiti: i dettagli

L’accensione dei termosifoni a Roma scatta due settimane dopo rispetto alle altre città italiane e con  regole precise che dovranno essere rispettate in tutta l’area metropolitana, così come disposto con ordinanza dal sindaco Roberto Gualtieri.

Accantonata anche l’accensione massima di 12 ore al giorno. Roma Capitale è inserita nella zona climatica D, per la quale è previsto un orario massimo di funzionamento del riscaldamento di 12 ore nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile. Ma ora le regole sono cambiate.

Come spiega lo stesso Comune, le temperature registrate negli anni più recenti mostrano in modo generalizzato per gran parte dei capoluoghi di Regione, tra cui Roma, una tendenza all’aumento delle temperature sia minime che massime. Arpa Lazio ha osservato, nello specifico per la città di Roma, dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 che la temperatura registrata nella stazione “Boncompagni” è stata di circa 1°C più alta della media degli stessi periodi degli ultimi 10 anni.

In risposta alle esigenze di contenimento energetico e tutela dell’ambiente, Gualtieri ha così firmato una ordinanza con la quale disciplina periodo, orari di funzionamento e temperature di esercizio per tutti gli impianti di riscaldamento presenti sul territorio capitolino fissando orari e limiti.

Le regole del 2024-2025 per i termosifoni

  • periodo di funzionamento: tra il 15 novembre 2024 e il 7 aprile 2025;
  • accensione impianti per un massimo di 11 ore giornaliere comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascuno giorno; per gli Uffici dell’Amministrazione Capitolina per un massimo di 10 ore giornaliere;
  • riduzione di 1°C della temperatura: 17° C +2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e 19° C +2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

Il periodo di accensione e tetto massimo di ore non valgono per strutture sanitarie, case di riposo, scuole materne e nidi, piscine e saune, sedi diplomatiche non ubicate in edifici condominiali.

Sono inoltre esonerati edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili.