La separazione personale dei coniugi, consensuale o no, non sempre conduce alla definitiva rottura del rapporto coniugale.
Può accadere, infatti, che nelle more della separazione medesima i coniugi trovino nuovamente quell’affectio coniugalis e quel desiderio di ripresa di vita insieme promessosi un tempo e che, temporaneamente smarrito, li ha condotti dinanzi al Tribunale.
Questa particolare e inconsueta circostanza va sotto il nome di riconciliazione.
Non è un modo di dire benevolo, ma un vero e proprio istituto giuridico volto per lo più a dissipare – ove possibile – gli effetti della separazione pronunciata dal Tribunale.
I coniugi dunque “ritrovano l’amore perduto”, ma per la legge sono ancora separati: che fare dunque?
Innanzitutto due sono i momenti in cui po’ verificarsi la riconciliazione:
1) durante le fasi della separazione e in tal caso sarà sufficiente darne atto a verbale dinanzi al giudice ovvero
2) dopo che sia stata emanata la sentenza di separazione/omologa della separazione.
E’ quest’ultima eventualità a creare qualche criticità, soprattutto nel caso in cui sia solo uno due a sostenere che la riconciliazione si sia avverata.
In questo caso il coniuge interessato a vedere riconosciuta la riconciliazione dovrà esperire un’azione giudiziaria e dare così prova dell’avvenuta riconciliazione.
Prova non semplice, sebbene sussistano degli indicatori in tal senso (ripresa di una stabile convivenza, seria e inequivocabile comune volontà di riprendere la vita familiare, nascita di figli voluti con lo scopo di ripresa dei un progetto comune, etc).
Nel caso invece, assai più semplice, di un’accordo in tal senso, i coniugi potranno far cessare gli effetti della separazione senza che sia necessario l’intervento del giudice, mediante una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Di detta decisione va data pubblicità (legale) per essere opponibile a terzi, con la dichiarazione di avvenuta riconciliazione dinanzi ad un ufficiale dello Stato civile, presso il Comune ove fu celebrato (o trascritto) il matrimonio; solo a questo punto potrà essere annotata nei registri dell’Ufficio di Stato civile.
Sebbene sia una circostanza piuttosto rara, è bene tenere a mente che la riconciliazione è un istituto che produce degli effetti anche di non poco conto e che dunque varrebbe la pena affrontare e approfondire qualora si verificasse.
Avv. Vanna Ortenzi
Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci
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