Attualità

Diritto di famiglia, i nonni possono essere chiamati (giudizialmente) al mantenimento dei nipoti?

Sorprenderà, ma la riposta è affermativa, seppur con alcune imprescindibili considerazioni.

L’art. 316 bis del codice civile prevede che: <<I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli …omissis…>>.

La “chiamata in ausilio” al versamento del mantenimento nei confronti della prole da parte dei nonni, dunque, deve innanzitutto soddisfare due presupposti:

  • che il genitore condannato a versare il mantenimento in favore dei figli è inadempiente;
  • che nessuno dei due genitori sia in grado, anche da solo, di soddisfare l’obbligo imposto dal tribunale.

Già da una prima sintetica lettura del dettato normativo emerge pertanto che non è mai sacrificato il principio primo che siano – in primis – i genitori a dover provvedere alle esigenze economiche, sempre e comunque, dei propri figli.

Infatti, anche il genitore non tenuto al versamento di un assegno di mantenimento, nel preminente interesse dei figli, deve – se può – far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro; salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.

Il problema si pone pertanto nel caso in cui nessuno dei due riesca a farvi fronte.

Può capitare quindi che in sede di separazione uno dei due coniugi venga condannato al versamento mensile per il mantenimento della prole, ma che per motivi oggettivi questo, o questa, siano nell’impossibilità di farvi fronte.

Poniamo lo sventurato caso in cui anche l’altro, o l’altra, versino nella medesima difficoltà; solo allora potranno essere chiamati i nonni a dover sopperire all’inadempimento dei due, essendo così chiamati a versare quanto necessario al mantenimento dei nipoti.

Va da sè che in presenza di più ascendenti, ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti, cosicché sussisterà l’interesse ad evocare in causa anche l’altro soggetto coobbligato, affinché sia fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati e così adeguatamente statuire.

Il mantenimento potrebbe quindi essere “rimodulato” tenendo in debita considerazione anche la capacità (economica) degli ascendenti (i nonni su tutti), che non potrà certo essere ignorata.

Il ruolo dei nonni, in questo caso, è un ruolo sussidiario, ma che affonda le radici nel principio fondante di solidarietà all’interno della famiglia, per cui se un membro non ha i mezzi di sussistenza, il parente più stretto in linea di ascendenza è chiamato a provvedervi.

Dal medesimo principio fondante il concetto di famiglia, d’altro canto deriva anche il diritto dei minori a mantenere significativi rapporti con i propri ascendenti, anche a dispetto delle diverse confliggenti volontà dei genitori stessi.

La figura dei nonni è e resta una figura centrale e di notevole importanza, anche nelle famiglie moderne, tant’è che sempre più frequente è il loro coinvolgimento nelle vicende di crisi familiare.

Un irrinunciabile “ruolo chiave” che ha origini antiche e un riconoscimento sempre attuale anche nelle aule di tribunale.

Avv. Vanna Ortenzi

Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci

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