Scarso rendimento del dipendente. Si può licenziare?

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Nuove assunzioni, lavoro 2024

La possibilità per un datore di lavoro di intervenire qualora la prestazione resa da un dipendente risulti insufficiente rispetto alle attese costituisce da sempre un importante argomento di discussione.

Anche per gli investimenti e, quindi, per i costi che il datore di lavoro sopporta prima e intorno a quelle attese, in termini di formazione e sviluppo delle competenze.

La risposta alla domanda è positiva, si può certamente intervenire e porre fine ad una prestazione improduttiva. 

La questione vera è, tuttavia, a quali condizioni e su quali presupposti.  

Ciò in quanto, secondo un principio giurisprudenziale piuttosto consolidato, il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento e, quindi, il comportamento del dipendente va sempre valutato complessivamente e per un apprezzabile periodo di tempo.

Il dipendente è certamente obbligato ad eseguire la prestazione lavorativa secondo le disposizioni impartite dal datore di lavoro e ricorrendo altresì alla migliore diligenza possibile rispetto alla natura e all’oggetto della sua attività.

Quando la prestazione non corrisponde alle aspettative del datore di lavoro o quando è di fatto irrilevante o addirittura inutile rispetto alle esigenze e agli obiettivi dell’impresa si configura una ipotesi di scarso rendimento che, da solo, non è però sufficiente a giustificare la massima sanzione del licenziamento ove sia accertata, attraverso specifici parametri, una esecuzione della prestazione diligente e professionale o comunque adeguata alle mansioni.

È lo scostamento da tali parametri, precisa una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, a costituire un indice della non esatta esecuzione della prestazione.

Il licenziamento per scarso rendimento richiede quindi la prova sia del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti sia dell’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.

È allora legittimo il licenziamento intimato al dipendente per scarso rendimento qualora sia provata, per ragioni allo stesso imputabili, una violazione della diligenza professionale che determini una sproporzione ingiustificata tra gli obiettivi fissati dall’impresa e quanto effettivamente realizzato dal dipendente in un periodo di riferimento, anche tenuto conto della media delle prestazioni degli altri dipendenti.

Non può, viceversa, mai essere il singolo episodio a fare dello scarso rendimento la ragione del licenziamento.

Avv. Ivano Bracci

Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci

avvocati@guerrierortenzibracci.it