È la domanda che fatalmente si pone qualunque lavoratore, compresi quelli propensi ad assecondare una personale inclinazione etica.
Segnalare un comportamento o un atto illegale scoperto all’interno dell’azienda in cui si lavora non è mai una decisione semplice; inevitabile pensare al rischio di ritorsioni, sovente percepito in misura a tal punto elevata da retrocedere l’impulso di giustizia.
Vero è che in molti casi nelle aziende mancano del tutto strategie e processi che incoraggino i lavoratori i quali, piuttosto, sono soggetti ad una pressione fortissima che finisce per compromettere i loro stessi standard etici.
È per queste ragioni che l’Unione Europea, con la direttiva 2019/1937, ha fissato un obiettivo: garantire una adeguata tutela a tutti quei soggetti che decidono di segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo, affinché la segnalazione assuma i connotati di una attitudine consapevole e naturale e non di un atto eroico.
Il 15 luglio 2023 entreranno in vigore nel nostro ordinamento le disposizioni del decreto legislativo n. 24/2023 con cui l’Italia ha recepito la direttiva.
Il cd. whistleblower, cioè il lavoratore segnalante, è finalmente beneficiario di un solido regime di protezione. Lo è il dipendente, anche in prova, lo è il volontario, il tirocinante, lo è il lavoratore autonomo, lo è persino il facilitatore vale a dire colui che assiste il lavoratore nel processo di segnalazione, ad esempio un collega di lavoro.
Oltre al divieto di rivelare l’identità del whistleblower, è previsto espressamente il divieto di ritorsioni. Sono vietati il licenziamento e l’adozione di misure disciplinari anche pecuniarie, il demansionamento, il trasferimento, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro, la discriminazione, la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine o il mancato rinnovo di un contratto, l’annullamento di una licenza o di un permesso.
Tali norme tradiscono la consapevolezza che l’azione di un whistleblower promuove la trasparenza e la responsabilità, contribuendo alla tutela dell’interesse pubblico e al miglioramento delle condizioni sociali.
È il chiaro segnale che non si vuole sollecitare il coraggio isolato di un individuo, piuttosto l’applicazione di valori etici ai comportamenti collettivi aziendali.
… “We don’t need another hero” …
Avv. Ivano Bracci
Studio Legale Guerriero Ortenzi Bracci
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