Litorale Sud

Violenza a Cisterna di Latina: coppia litiga e lei lo accoltella. Le condizioni dell’uomo

Violenza a Cisterna di Latina. Donna accoltella il convivente: le condizioni dell'aggredito. Le ultime news

Violenza a Cisterna di Latina. Una donna è stata denunciata di lesioni aggravate al convivente 53enne. Al termine di una lite, ha accoltellato il convivente, che è stato trasportato all’ospedale di Velletri. Gli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina sono intervenuti presso l’abitazione della coppia nel quartiere popolare di San Valentino. Una donna di 38 anni, al culmine di una lite scaturita da futili motivi, ha scatenato tutta la propria violenza ferendo il compagno al braccio utilizzando un coltello da cucina con lama in ceramica.

Violenza a Cisterna di Latina, donna accoltella il convivente: le condizioni dell’aggredito. Le ultime news

A seguito della violenza, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Velletri e giudicato guaribile dai sanitari in 15 giorni. Il tempestivo intervento degli investigatori è stato utile ad evitare conseguenze ben più gravi. Al termine delle formalità la donna è stata denunciata all’A.G. di Latina per i reati di lesioni aggravate dall’uso del coltello, sottoposto a sequestro, mentre l’uomo, dopo le cure ricevute, è stato ospitato da un parente.

Reato di lesione personale: cosa dice la legge

Il reato di lesioni personali è disciplinato dall’articolo 582 del Codice penale e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, a meno che non vi siano delle circostanze aggravanti. Nella pratica, si punisce il soggetto che provoca una malattia a un’altra persona, termine con il quale ci si riferisce a qualsiasi patologia (anche mentale) che si procura a qualcun altro.

Nell’articolo i prevede che: “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

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