Smart working, cosa cambia dal 1 settembre 2022: regole e novità

Smart working: dal 1 settembre 2022 si torna all’accordo individuale. Rimane la comunicazione semplificata

smart working 1 settembre

Dal 1° settembre i datori di lavoro del settore privato potranno applicare lo smart working in azienda modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro semplificata rispetto all’ordinario. L’ultima proroga dello smart working semplificato è stata prevista dal decreto legge n. 24/2022, che con l’articolo 10 ha disposto il rinnovo fino al 31 agosto delle disposizioni previste dall’articolo 90, commi 3 e 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Vediamo insieme cosa cambia nel dettaglio a partire dal prossimo mese.

Smart working: dal 1 settembre 2022 si torna all’accordo individuale. Rimane la comunicazione semplificata

Il Decreto Aiuti bis non prevede la proroga dello smart working secondo le regole emergenziali che sono in scadenza. Rimane la comunicazione semplificata, secondo cui bisognerà trasmettere nominativi, data di inizio e fine del periodo di lavoro agile ma non gli accordi stipulati.

Il Protocollo sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Parti Sociali, individua le linee guida per la definizione dell’accordo che, tra gli altri aspetti, dovrà definire una serie di caratteristiche dell’accordo tra datore e dipendente.

Col ritorno all’ordinario però non si perderà del tutto la semplificazione prevista negli ultimi mesi: grazie all’articolo 41-bis le aziende non dovranno comunicare l’accordo individuale al Ministero del Lavoro, fermo restando l’obbligo di stipula, in modo da rendere più agevole l’accordo.

Alle aziende sarà quindi richiesto di inviare i dati relativi a nominativi dei lavoratori in smart working, data di inizio e fine del lavoro agile. Le stesse informazioni verranno messe a disposizione dell’Inail. In caso di mancata comunicazione di questi dati, sarà applicata una multa amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Vanno definite tra le altre cose la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato, l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali, i luoghi esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali.

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