Rinnovo esenzione per reddito E01, E02, E03, E04: come inviarla online
Con la fine dell’emergenza, cessa anche il differimento della scadenza per il rilascio di esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie. Che sia per reddito o per patologia, per il rinnovo si potrà procedere come d’abitudine e a seconda delle modalità organizzative utili per evitare fenomeni di sovraffollamento presso gli uffici deputati a ricevere le richieste di esenzione, oppure online.
Per i cittadini che rientrano in alcune categorie è da sempre possibile richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni sanitarie, ma alle lunghe file allo sportello si sostituisce anche la procedura online per l’invio dell’autocertificazione, tramite SPID o emali non certificata.
Alcune esenzioni valgono per qualsiasi prestazione sanitaria, altre solo per le prestazioni correlate ad un determinato stato di salute. Per poterne usufruire è necessario presentare una specifica documentazione. L’autocertificazione di esenzione per motivi di reddito potrà essere inoltrata:
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche. Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:
• E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
Il diritto all’esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).
All’atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell’assistito, la presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN.
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