Ostia: 4.000 euro di multa a un autolavaggio gestito da egiziani

I Carabinieri hanno riscontrato l'assenza di documentazioni legate allo smaltimento dei rifiuti.

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Proseguono serrati i controlli dei Carabinieri della Stazione di Ostia in collaborazione con i militari della Stazione Forestale locale.

Nelle ultime ore le forze dell’ordine si sono concentrate su accertamenti e ispezioni sui luoghi di lavoro di alcune attività del territorio per controllare eventuali violazioni d. Lgs. 152/2006 in materia di norme ambientali.

I militari, nello specifico, hanno puntato i riflettori sugli autolavaggi presenti sul litorale romano, dove in alcuni casi hanno riscontrato delle irregolarità.

E’ stato il caso ad esempio di un autolavaggio di auto e moto gestito da egiziani nel quale i Carabinieri hanno accertato l’assenza di alcune documentazioni relative al conferimento dell’immondizia. All’attività lidense mancavano il registro cronologico di carico e scarico delle annotazioni e dei formulari di smaltimento dei rifiuti. Per questo motivo il gestore è stato multato con una sanzione di oltre 4mila euro.

La stessa problematica è stata riscontrata in un altro autolavaggio della zona, anch’esso gestito da un cittadino egiziano. Durante l’accertamento, il titolare ha fornito ai militari una documentazione incompleta in merito allo scarico dei rifiuti.

Le violazioni del d. Lgs. 152/2006

Per meglio comprendere le sanzioni comminate dai militari è bene ricordare alcuni punti relativi al decreto legislativo sulle violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

  • I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
  • Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
  • Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro a 12.400 euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell’infrazione.
  • Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro. Si applica la pena dell’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
  • Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all’articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

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