Roma, mare d’inverno: le regole per le attività negli stabilimenti balneari

Ordinanza della sindaca sull’uso delle spiagge in inverno: attività solo se autorizzate da tre enti, accesso h24 e divieto di bivacco

La sindaca Virginia Raggi ha firmato l’ordinanza sulle “Norme e disposizioni” relative alla stagione invernale 2021/22 sul litorale di Ostia. In 13 pagine, quello che potrebbe essere l’ultimo atti emesso dall’attuale amministrazione pentastellata, fissa le regole per i concessionari e i fruitori delle spiagge durante la brutta stagione.

Ordinanza della sindaca sull’uso delle spiagge in inverno: attività solo se autorizzate da tre enti, accesso h24 e divieto di bivacco

Come negli anni passati, il provvedimento impone tutta una serie di adempimenti per quei concessionari che volessero lasciare i loro impianti aperti per attività culturali, ricreative, ludiche, sportive con l’obiettivo anche di destagionalizzare l’offerta turistica su Ostia. Secondo l’ordinanza, infatti, non basterà “darne comunicazione al competente Ufficio Demanio Marittimo del Municipio X di Roma Capitale, corredata dal “Programma delle iniziative ma, per svolgere le stesse, “i concessionari sono tenuti a premunirsi, facendone comunicazione all’ufficio, tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni/nulla osta da richiedere ai soggetti cui la legge demanda specifica competenza nelle materie direttamente o di riflesso coinvolte per lo svolgimento delle suddette attività (per la somministrazione al SUAP, per sport e pubblico spettacolo al Dipartimento Cultura e Tutela Ambiente, etc)”.

E non tutte le proposte potrebbero essere autorizzate poiché, articolo 3.2, “L’ufficio Demanio Marittimo procederà con la disamina della documentazione e con le opportune valutazioni nel merito.” E, in aggiunta, “Il Programma delle iniziative dovrà essere presentato al SUAP, all’Ufficio Demanio Marittimo ed al Corpo di Polizia Locale del Municipio Roma X prima dell’avvio delle iniziative“.

Chioschi e stabilimenti, una volta autorizzati, potranno restare aperti solo dalle ore 9,00 al tramonto (art. 4.1). Fatto salvo che “L’accesso alla battigia è, altresì, libero e gratuito anche mediante gli ingressi degli stabilimenti balneari”, dunque senza limiti di orario (art. 7.3). Obbligo che viene contraddetto dall’art. 6.4: i concessionari devono “chiudere i cancelli di ingresso al termine delle attività, al fine di contrastare, durante il periodo di emergenza COVID-19, possibili assembramenti non controllati in orario notturno, ivi compresi gli stabilimenti interessati dalla presenza di un varco pubblico di cui all’art. 7”. Come ci si regolerà?

Per i concessionari viene ribadito l’obbligo di tenere pulita la spiaggia, sia all’interno dello stabilimento che sulla battigia e per 20 metri di profondità laterale se confinano con una spiaggia libera. Obbligo di tenere puliti i corridoi d’accesso al mare ai fianchi del Pontile, rispettivamente delegato ai concessionari degli stabilimenti Battistini e Elmi.

E’ confermato anche che l’art. 10.2) “È consentito condurre animali da compagnia sulle spiagge nel periodo invernale” purchè, “mantenendo i cani di grossa taglia e particolarmente aggressivi legati al guinzaglio e con la museruola”.

Lotta a erosione e inquinamento

All’articolo 1 dell’ordinanza viene finalmente sancito il divieto di impiego di sacchi di tessuto-non tessuto (quindi plastica) riempiti di sabbia come barriere anti-erosione. Ed è vietata anche la formazione di piccole dune interne agli impianti come “riserva” di sabbia in caso di mareggiate. Ecco la prescrizione nella sua completezza: “Per contrastare le mareggiate o delimitare le aree in concessione, è espressamente vietato l’utilizzo su tutti gli arenili di sacchi in plastica riempiti di sabbia, ovvero, di ogni altro materiale di origine sintetica che possa degradare in microplastiche con effetti critici sulla fauna marina, ma deve essere garantito l’uso di materiali naturali e biocompatibili. Si vieta, inoltre, qualsiasi modifica del Lido con asporto e ricollocazione della sabbia in dune artificiali”.

E, in tema di lotta all’inquinamento, all’articolo 6.5 “viene espressamente fatto divieto ai concessionari di utilizzare per qualsiasi delimitazione dello stabilimento, materiale plastico o altro materiale di origine sintetica”. Reti in plastica che, purtroppo vengono largamente impiegate dalle ditte appaltatrici della pubblica amministrazione.