Grande Roma

La Questura di Roma dispone la sorveglianza speciale al negazionista del covid19

Applicata a Giuliano Castellino la Sorveglianza Speciale proposta dal Questore per aver promosso da negazionista la rivolta alle norme anti-covid a piazza del Popolo

Da negazionista è accusato di aver promosso la rivolta contro le norme anti-covid a piazzale Ostiense e piazza del Popolo. E per quegli atti di istigazione sarà sottoposto al regime di sorvegliato speciale. Il provvedimento adottato dal Tribunale contesta al negazionista l’obiettivo di “elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle Forze dell’ordine“.

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 29 gennaio, gli agenti della Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, hanno notificato a Giuliano Castellino il provvedimento di sorveglianza speciale nei confronti di Giuliano Castellino, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione di Roma su proposta del Questore, Carmine Esposito. La proposta, è stata avanzata subito dopo gli episodi avvenuti nel mese di ottobre scorso a piazzale Ostiense e a piazza del Popolo nei quali il Castellino, secondo la contestazione giudiziaria, si è reso protagonista della reiterata violazione delle attuali disposizioni per il contenimento della pandemia da virus Covid19 nonché di condotte di pubblica istigazione alla contravvenzione delle stesse. 

Le manifestazioni di protesta non autorizzate e attuate in violazione della normativa regionale che precludeva la circolazione nella pubblica via a partire dalla mezzanotte si collocavano in continuità temporale con analoghe azioni consumatesi con modalità violente in diverse città italiane, dal considerevole risvolto mediatico, ed esprimevano la chiara adesione del movimento politico “Forza Nuova” , e in particolar modo del leader della capitale, Giuliano Castellino, ad una posizione avversa alle politiche sanitarie adottate per il contenimento della grave pandemia in atto (leggi qui).

In particolare il 27 ottobre in piazza del Popolo si assembravano circa quattrocento persone e molti dei partecipanti indossavano indumenti di colore scuro e recavano al seguito caschi da motociclista. Secondo il Tribunale di Roma, tra questi vi era il Castellino, che nei giorni precedenti tramite i social network avrebbe invitato e sollecitato tutti alla partecipazione, inneggiando alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento. Lo stesso, unitamente a un gruppo di manifestanti assumeva un atteggiamento di aperta ostilità nei confronti dei reparti schierati i quali si adoperavano per sciogliere l’assembramento determinando un elevato clima di conflittualità nell’ambito del quale venivano dapprima ad esplosi  dei petardi e poi incendiati dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti e lanciati  oggetti contundenti contro le forze dell’ordine.

Inoltre i manifestanti dispersi, secondo schemi tipici delle azioni di guerriglia urbana, si ricompattavano nelle zone limitrofe riproponendo e reiterando condotte violente nei confronti del personale di polizia impiegato. 

Nella proposta elaborata dalla Divisione Anticrimine è stato ricostruito, con particolare riferimento agli ultimi due anni,  il profilo pericoloso dell’esponente di spicco del gruppo capitolino di “Forza Nuova”,  che si ricorda è stato già sottoposto a due provvedimenti di applicazione della misura della sorveglianza speciale emessi dal Tribunale il 23 giugno 2014 e il 20 giugno 2018, l’ultimo dei quali ha avuto termine solo il 28 maggio 2020 per le plurime interruzioni dovute agli stati di detenzione cautelare. 

Nel provvedimento si legge che “il proposto appare indubitabilmente un soggetto pericoloso in relazione ai reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica“.

In particolare il Tribunale evidenzia che il Castellino è da considerare pericoloso poiché “organizza forme di protesta destinate  a sfociare in scontri con le Forze dell’Ordine, in quanto, non solo attuate mediante iniziative non autorizzate… ma deliberatamente tese (come significato dai post su web che le promuovevano, le annunciavano e le rivendicavano) ad elevare il livello di conflittualità sociale con modalità che includono il programmato scontro fisico con gli appartenenti alle Forze dell’ordine e quindi : con volto travisato, con l’utilizzo di ordigni esplodenti, anche di tipo rudimentale, con danneggiamento o occupazioni di edifici, con cori offensivi e atteggiamenti provocatori e di plateale sfida sfrontata adottati, così da suscitare l’emulazione, nei confronti di appartenenti alle Forze dell’Ordine comandati a tutela della sicurezza dei cittadini e perciò in servizio di Ordine Pubblico.”

Il ruolo cosiddetto “politico” di leader del movimento romano di Forza Nuova non viene considerato dal Tribunale una circostanza scriminante, come evidentemente riteneva la difesa, piuttosto viene giudicata un elemento di maggior pericolo. Sostiene infatti il Tribunale che il Castellino utilizza il suo ruolo “politico” con la finalità di amplificare l’eco pubblico dei suoi richiami a violare le Leggi ed incrementare il numero dei partecipanti alle manifestazioni di piazza che organizza, riuscendo così, in piena emergenza pandemica, a far convergere centinaia di persone, con conseguente incremento del rischio di contagio, assumendo condotte pubbliche inneggianti alla ribellione, alla disobbedienza e al combattimento. 

Si evidenzia infine che il Tribunale nell’applicare la misura di prevenzione per due anni con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, accogliendo la richiesta del Questore, ha imposto al Castellino il divieto di partecipare a pubbliche riunioni senza il preventivo assenso dell’autorità competente.

In caso di violazione delle prescrizione imposte, nei confronti del sorvegliato sarà applicata la reclusione da uno a cinque anni e sarà consentito l’arresto anche fuori flagranza.

Va ricordato, ovviamente, che è diritto dell’accusato di proporre ricorso avverso le decisioni del Tribunale e che la misura non è indice di colpevolezza ma una misura in attesa di giudizio. Le prove si formeranno nel corso del processo e fino al terzo grado di giudizio l’indagato dovrà ritenersi formalmente innocente.