Tar della Puglia: “Inapplicabile la Bolkestein sulle concessioni demaniali”. Cade il teorema Ostia

Una sentenza pubblicata dal Tar della Puglia fa crollare il teorema del M5S di Roma di mettere all’asta le concessioni degli stabilimenti balneari e dei chioschi di Ostia

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E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza e quindi ad avere efficacia anche sul “teorema” Ostia quella pubblicata oggi dal Tar della Puglia, Lecce Sezione Prima che stabilisce l’inapplicabilità della norma comunitaria Bolkestein rispetto alla legge Rilancio sul rinnovo automatico fino al 2033 delle concessioni demaniali. E l’amministratore che non si allinea commette un atto illegittimo.

La sentenza è quella pubblicata oggi, venerdì 15 gennaio, dal Tar della Puglia, sede di Lecce Sezione Prima e reca la firma di Antonio Pasca (Presidente Estensore), Ettore Manca (Consigliere) e Silvio Giancaspro (Referendario). Il procedimento impugnato è quello del titolare di uno stabilimento balneare di Torre Chianca contro il Comune di Lecce che non ha voluto rinnovare la concessione demaniale appellandosi alla normativa comunitaria sulla concorrenza, la cosiddetta Bolkestein, nonostante la presenza della legge Rilancio del luglio scorso con la quale si deve applicare il rinnovo automatico fino al 31 dicembre 2033 (leggi qui).

Come per le 46 strutture marittime messe all’asta dal X Municipio di Roma in due trance (questa è la prima e questa è la seconda), anche per lo stabilimento balneare leccese la concessione è scaduta il 31 dicembre 2020. E come il Comune di Roma, anche quello di Lecce si rifiuta di rinnovarla.

Il Tar della Puglia ha dato torto al Comune di Lecce e ragione al concessionario. Questo, in sintesi, perché la direttiva Bolkestein non è autoesecutiva e non trova diretta applicazione nello Stato italiano. Pertanto, in assenza di un regolamento attuativo, deve prevalere la legge nazionale ad oggi valida e in vigore, che dispone l’estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime. “La direttiva servizi o Bolkestein – spiega il Collegio nella sentenza – non può qualificarsi come self-executing in quanto non possiede i requisiti oggettivi dell’ auto-esecutività e non è pertanto – per quanto di seguito evidenziato – immediatamente applicabile, in assenza di una normativa nazionale di attuazione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza del Consiglio di Stato con la sentenza Sez. VI 27.12.2012 n. 6682”.

Nella scala di gerarchia delle fonti – chiarisce meglio la sentenza – la direttiva, in quanto non immediatamente e direttamente applicabile nello stato interno, è in posizione subordinata rispetto alla legge nazionale, mentre la direttiva autoesecutiva, in quanto immediatamente applicabile, pur avendo natura di legge, si colloca al di sopra della legge nazionale in quanto norma rafforzata, nel senso che la legge ordinaria non può modificarne o derogarne il contenuto”. La Bolktestein , infatti, “necessita di apposita normativa nazionale attuativa e di riordino del settore”.

Il collegio giudicante del Tar della Puglia nell’emissione della sentenza sembra pensare anche a quello che sta succedendo a Ostia, richiamando le responsabilità di chi non applica la legge Rilancio. “Appare quasi superfluo evidenziare che in generale disapplicazione della legge equivale a violazione della legge – scrivono i giudici amministrativi – La disapplicazione di una legge in senso assoluto integra semplicemente aperta violazione della legge e, come tale, risulta inammissibile sia per il dirigente dell’amministrazione, sia per il giudice”.

Com’è noto (leggi qui) l’unico comune del Lazio ad aver disapplicato la norma nazionale a favore di quella comunitaria è stato quello di Roma per gli stabilimenti di Ostia.

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