Il Tar del Lazio chiede al Governo di dimostrare le evidenze scientifiche sull'utilità della mascherina a scuola
In classe con la mascherina: il Tar chiede le ragioni del perché sia imposta agli scolari.
Mentre si attende il nuovo Dpcm che dovrà fissare le regole anti-covid durante le feste di fine anno e anche la data di ripresa delle lezioni, quasi certo il 7 gennaio, Il Tar del Lazio ha ancora una volta ha ordinato ai ministeri competenti di predisporre una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche poste alla base dell’imposizione della mascherina agli scolari di età superiore ai sei anni, anche al banco e nel corso di tutta l’attività didattica in presenza.
La decisione è stata presa nell’ambito di un ricorso proposto dall’Associazione Vaccipiano e da alcuni genitori di bambini minorenni, tutti residenti nel Lazio.
Per il Tar, dal Dpcm impugnato non risulta «siano stati effettuati approfondimenti sulla necessità dell’uso della mascherina a scuola, anche quando sia garantito il distanziamento di un metro – distanziamento che il CTS rimarca essere la principale misura di prevenzione – né sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni di età superiore ai 6 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, né un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina», non risulta che lo stesso «abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l’uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare ‘la compliance del bambino nell’utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimentò»; e «non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età superiore ai 6 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche ‘al bancò e con distanziamento adeguato».
L’udienza di merito è già stata fissata per il 10 febbraio 2021.